Regolamento degli Organismi Periferici del BCI

SCOPI
Art. 1 – Il presente Regolamento, attua il disposto dell’art. 9 dello Statuto Sociale e stabilisce le
norme di funzionamento, i compiti e le sfere di influenza degli Organismi Periferici del B.C.I.

ORGANISMI PERIFERICI
Art. 2 – Gli Organismi Periferici del B.C.I. sono i Gruppi.

GRUPPI
Art. 3 – I Gruppi del B.C.I. sono associazioni di Soci, senza scopo di lucro, con autonomia finanziaria
che intendono, nell’ ambito della competenza territoriale ed organizzativa loro attribuita dal
Consiglio Direttivo Nazionale (C.D.N.) con l’atto di riconoscimento, attuare e rispettare gli scopi del
B.C.I., osservando le norme statutarie, i regolamenti sociali, le deliberazioni del B.C.I. e
rispettandone le direttive.

Art. 4 – I Gruppi del B.C.I. devono svolgere soltanto attività cinotecniche e sportive, in relazione alle
esigenze locali, curando il miglior affiatamento e la collaborazione fra i Soci. L’attività cinotecnica è
svolta dai Soci in armonia con i principi del buon costume e dell’onore sportivo, in ogni caso senza
arrecare danno morale e/o materiale al B.C.I. e nel rispetto della disciplina Sociale. L’attività dei
Gruppi deve essere svolta nel territorio di competenza, fatta salva l’organizzazione del
Campionato di Morfologia, del Campionato di Lavoro, del Derby di Primavera e Campionato di
Pista per le quali, attività, può concretizzarsi la collaborazione con altri Gruppi.

Art. 5 – E’ vietata ai Gruppi qualsiasi attività non prevista dallo Statuto del B.C.I., dai Regolamenti
Sociali o non richiesta al C.D.N. e da esso approvata. Ove il Gruppo svolgesse attività contrarie o
non previste dallo Statuto del B.C.I., dai Regolamenti Sociali e dalle delibere del C.D.N., i Consiglieri
del Gruppo responsabili e/o promotori di tali attività saranno passibili di sanzioni disciplinari, ai
sensi dell’art. 25 dello Statuto Sociale. Il C.D.N. potrà inoltre deliberare la revoca motivata del
riconoscimento del Gruppo.

COSTITUZIONE
Art. 6 – Il Gruppo si realizza con Un’Assemblea costitutiva di Soci B.C.I., o aspiranti tali, proponendo
tre denominazioni da sottoporre al C.D.N., vota la nomina del proprio Consiglio Direttivo secondo i
criteri espressi agli artt. 15-16-17 del presente Regolamento ed avanza al C.D.N. domanda di
riconoscimento ufficiale. Tale riconoscimento verrà concesso ad insindacabile giudizio del C.D.N.,
tenendo conto dell’esistenza dei seguenti requisiti:

a) che sia pervenuta alla Sede Centrale domanda di riconoscimento ufficiale, accompagnata dal
verbale d’Assemblea costitutiva controfirmato almeno da 50 (cinquanta) Soci o aspiranti tali;
b) che, dei Soci firmatari della richiesta, almeno 30 (trenta) siano nuovi Soci del B.C.I.;
c) che, se la richiesta proviene da una Regione in cui non sono presenti altri Gruppi, oppure da
zone particolarmente vaste e poco rappresentate, può avere una consistenza non inferiore a
40 Soci (quaranta), di cui almeno 20 (venti) siano nuovi Soci del B.C.I.;
d) che il Gruppo disponga di un campo di addestramento aperto a tutti i Soci;
e) che il Gruppo abbia un recapito ed una Sede sociale;
f) che il Gruppo abbia rispettato i criteri di cui agli artt.15-16-17;
g) che alleghi lo Statuto del Gruppo deliberato dal BCI ed approvato dall’ Assemblea di Gruppo.

Art. 7 – Il riconoscimento potrà essere negato in relazione alla vicinanza del Gruppo richiedente ad
altro Gruppo esistente, oppure per saturazione territoriale di Gruppi esistenti, ovvero per validi
motivi valutati dal CDN. All’atto del riconoscimento il C.D.N. sceglierà la denominazione del
Gruppo tra le tre proposte alternative suggerite dal Gruppo richiedente. La denominazione del
Gruppo richiedente non potrà riportare il nome della Regione di appartenenza.

Art. 8 – Sono Organi Sociali del Gruppo:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori.

ASSEMBLEA GENERALE
Art. 9 – Fatte salve le norme di cui all’art. 6 riguardanti l’Assemblea Costitutiva, l’Assemblea
Generale dei Soci del Gruppo è composta dai Soci in regola con il versamento della quota Sociale
per l’anno in corso, presso quel Gruppo, e che risultino già ratificati dal CDN e dall’ENCI. Ogni Socio
avente diritto al voto può farsi rappresentare in Assemblea da un Socio del Gruppo, avente
parimenti diritto al voto, mediante delega scritta.
Ogni Socio può essere portatore di un massimo di 2 (due) deleghe scritte.

Art. 10 – Le votazioni saranno a scrutinio segreto o per alzata di mano, proposta a discrezione di
chi presiede L’Assemblea. Se tale proposta (voto per alzata di mano) non è accettata anche da un
solo socio avente diritto a voto, la votazione dovrà avvenire a scrutinio segreto.

Art. 11 – L’Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta l’anno, entro il 1° marzo per approvare il
rendiconto finanziario dell’anno precedente e la relazione del Consiglio Direttivo sulle attività
svolte, nonché per deliberare il programma tecnico e sportivo dell’anno successivo.

Art. 12 – L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Gruppo o, in caso di impedimento, dal Vice
Presidente oppure, quando entrambi siano impediti o ne facciano richiesta, da un Socio chiamato
dai presenti a presiederla. Il Presidente, con il consenso dell’assemblea, nominerà un segretario fra
i soci presenti per redigere il verbale.

Art.13 – In caso di votazione a scrutinio segreto, prima di discutere gli argomenti all’ordine del
giorno, l’Assemblea deve nominare tre scrutatori tra i Soci presenti aventi diritto a voto. La data
dell’assemblea é stabilita dal Consiglio di Gruppo.

Art. 14 – La convocazione dell’Assemblea è annunciata dal Presidente con l’invio per posta
dell’invito a parteciparvi. Gli avvisi di convocazione debbono essere spediti almeno quindici (15)
giorni prima della data dell’Assemblea. Nella convocazione dovranno essere specificati, la data e la
località in cui l’assemblea avrà luogo, l’ora della prima e della seconda convocazione e gli
argomenti da discutere.
L’Assemblea è valida in prima convocazione allorché sono presenti di persona, o per delega, la
metà più uno dei Soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione è valida qualunque sia il
numero dei Soci presenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 15 – Il Consiglio Direttivo del Gruppo è composto da cinque o sette Consiglieri che ricoprono le
seguenti cariche:
– Presidente;
– Vice Presidente
– 3 o 5 Consiglieri:
devono essere assegnate i seguenti incarichi :
– Responsabile Allevamento;
– Responsabile Addestramento;
– Responsabile Selezione
– Responsabile Organizzazione
Gli Incarichi potranno essere assegnati anche esternamente al Consiglio, purché a Soci del Gruppo.

Art. 16 – L’Assemblea dei Soci voterà direttamente per l’elezione del Consiglio Direttivo del Gruppo
(C.D.G.). In caso di parità di voti per uno o più nominativi si procederà ad un ballottaggio.

Art. 17 – Le cariche dei Responsabili di Allevamento, Selezione, Organizzazione e Addestramento
dovranno essere affidate a Soci che abbiano provata esperienza nei settori in cui vengono eletti e
possono essere incarichi esterni al C.D.G.

Art. 18 – Il C.D.N. ha la facoltà di non ratificare le cariche per l’Allevamento, la Selezione,
l’Addestramento e Organizzazione qualora ritenga che, valutati i loro curricula, i Soci eletti non
abbiano adeguata esperienza e competenza in materia per ricoprire le cariche loro affidate.

Art. 19 – Ove nel Gruppo non vi siano Soci di adeguata esperienza e competenza disponibili a
ricoprire gli incarichi di Responsabile dell’Allevamento, della Selezione, dell’Addestramento e
dell’Organizzazione, l’incarico potrà essere ratificato previa delibera del C.D.N.; in questo caso il
responsabile eletto dovrà agire in stretta collaborazione con il Responsabile Nazionale del Settore.

Art. 20 – Le nomine diventano definitive solo dopo la ratifica da parte del C.D. Nazionale. I
Consiglieri durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti.

Art. 21 – Qualora durante il triennio venissero a mancare uno o più Consiglieri, questi verranno
sostituiti dall’Assemblea alla prima riunione successiva alle dimissioni. Se venisse a mancare più
della metà dei Consiglieri, l’intero Consiglio si considererà decaduto; i Consiglieri rimasti in carica
provvederanno a convocare una nuova Assemblea da tenersi entro i due mesi successivi per
l’elezione di un nuovo Consiglio. Qualora venissero a mancare nel Consiglio per dimissioni o per
altri motivi il Presidente e il Vice Presidente, in attesa della loro sostituzione da parte
dell’Assemblea, il Consigliere più anziano d’età assumerà le funzioni di Presidente.

Art. 22 – Se viene a mancare il Consigliere Responsabile dell’Allevamento, della Selezione,
dell’Addestramento o dell’Organizzazione, il Presidente ricopre la carica vacante fino alle nuove
elezioni da parte dell’Assemblea. L’assunzione della carica ad interim da parte del Presidente di
Gruppo dovrà essere comunicata al C.D.N. Le dimissioni avranno effetto solo al momento in cui
siano pervenute anche al Delegato Nazionale al quale dovranno essere inviate per conoscenza. I
Consiglieri ed i Consigli eletti in sostituzione, restano in carica sino alle naturali scadenze degli
originari mandati.

Art. 23 – Il Consiglio Direttivo del Gruppo ha il compito di attuare in sede locale gli scopi statutari in
armonia con le deliberazioni dell’Assemblea Generale dei Soci del Gruppo e rispettando,
obbligatoriamente e scrupolosamente, le delibere ed i Regolamenti del CDN. Le disposizioni
dell’Assemblea Generale dei Soci B.C.I. e del C.D.N. sono comunque prevalenti. Nomina inoltre il
Segretario del Gruppo.

Art. 24 – I Consiglieri del Gruppo sono responsabili in solido dell’amministrazione sociale fino
all’approvazione del rendiconto finanziario da parte dell’Assemblea dei Soci.

Art. 25 – Il Consiglio si riunisce almeno due volte l’anno e, comunque, quando lo ritenga opportuno
il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri o il Collegio dei Revisori dei Conti. Il Consiglio è
presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal vice-Presidente o, in assenza di entrambi, dal
Consigliere più anziano di età.

Art. 26 – La convocazione è inviata per posta, e-mail o a mezzo fax dieci giorni prima della data
della riunione. Le riunioni di Consiglio sono valide quando è presente la maggioranza dei
Consiglieri. In Consiglio non sono ammesse deleghe. In caso di parità di voto prevale il voto di chi
presiede il Consiglio. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre riunioni
consecutive possono essere dichiarati decaduti dal loro incarico. La giustificazione del motivo
dell’assenza é valutata dal Consiglio che ne deve dare atto nel verbale.

Art. 27 – Le delibere del Consiglio di Gruppo entrano in vigore solo dopo autorizzazione del CDN al
momento della loro adozione.

Art. 28 – I verbali delle Riunioni di Consiglio del Gruppo, vanno conservati e resi disponibili al
C.D.N., qualora ne facesse richiesta. I verbali delle Riunioni di Consiglio devono essere firmati dai
Consiglieri presenti. Il verbale in cui si deliberano le distribuzioni delle cariche e degli incarichi,
dovrà essere inviato obbligatoriamente entro 15 giorni alla Segreteria Generale del B.C.I.
Boxer Club d’Italia
I verbali delle Assemblee devono essere firmati dal Presidente del Gruppo o dal Consigliere che ne
farà le veci in sua assenza, dal Segretario o Presidente dell’Assemblea ed inviate
obbligatoriamente entro 15 giorni alla Segreteria Generale del B.C.I

Art. 29 – Il Gruppo ha l’obbligo di inviare mensilmente alla Sede Centrale le quote sociali ricevute e
l’elenco dei Soci completo della copia del modulo d’iscrizione per i nuovi associati. Le tessere non
dovranno essere consegnate a questi ultimi fino a quando le relative domande d’associazione non
saranno state ratificate dal C.D.N.

Art. 30 – I Soci dissenzienti con le decisioni del Consiglio di Gruppo potranno avanzare reclamo
scritto al Consiglio di Gruppo. Il reclamo dovrà essere sottoscritto da almeno un terzo dei Soci
appartenenti al Gruppo. In caso di rigetto del reclamo, purché si tratti di questioni di interesse
generale e non personale, lo stesso potrà essere presentato in seconda istanza al C.D.N. In questo
caso, al reclamo dovrà essere allegato un assegno circolare di € 270,00 intestato alla Segreteria
Generale del B.C.I. In caso di accoglimento anche parziale del reclamo la quota versata di € 270,00
verrà restituita ai ricorrenti. In caso di rigetto del reclamo la somma sarà acquisita dalla Sede
Centrale.

Art. 31 – Il Presidente Nazionale convocherà presso la Segreteria Centrale della Società reclamanti
ed il Consiglio di Gruppo interessato che, alla presenza di almeno due Consiglieri Nazionali oltre al
Presidente, esporranno i fatti. Il reclamo avrà comunque il suo corso anche se le parti convocate
non si presenteranno, salvo i casi di comprovato ed assoluto impedimento che sarà valutato dal
C.D.N. Il Presidente Nazionale relazionerà il C.D.N. sull’esito dell’incontro nella prima Riunione
successiva a questo. Il C.D.N. nella stessa Riunione si pronuncerà nel merito, se nel caso
annullando la decisione del Consiglio di Gruppo ed assumendo una propria delibera. La decisione
del C.D.N. è inappellabile.

Art. 32 – Nel caso in cui dal reclamo o dai successivi colloqui emergano responsabilità disciplinari a
carico di un Socio o dei Consiglieri, si procederà secondo le norme disciplinari previste dallo
Statuto Sociale.

Art. 33 – Ove, all’interno di un Gruppo, emergano tra i Soci situazioni di contrasto o litigiosità che il
Consiglio di Gruppo (C.D.G.) ritenga possano compromettere il sereno svolgimento delle attività
sociali od ostacolare il buon funzionamento del Gruppo, il C.D.G. all’unanimità, con richiesta
motivata supportata da documentazione, ha facoltà di inoltrare al C.D.N. domanda affinché il
Socio o i Soci responsabili di disturbare il buon funzionamento del Gruppo siano aggregati
direttamente alla Sede Centrale.

Art. 34 – La domanda inoltrata dal C.D.G. al Consiglio Direttivo Nazionale dovrà essere comunicata
anche ai Soci interessati i quali, entro 15 gg. dal ricevimento, potranno farle pervenire loro
osservazioni al C.D.N. Decorso tale termine il Presidente Nazionale ha facoltà di convocare le parti
come previsto dall’art. 31 del presente Regolamento.

Art. 35 – Il Socio appartenente ad un Gruppo non può, nell’anno, in corso operare passaggio ad
altro Gruppo.

Art. 36 – Il trasferimento deve essere richiesto per scritto al Gruppo nel quale intende associarsi
con specifica indicazione dei motivi dello spostamento, dando comunicazione al Gruppo
precedente e, per conoscenza, alla Segreteria Generale. Il Gruppo può rifiutare l’aggregazione del
socio che intende trasferirsi. In questo caso dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo
Nazionale i motivi del rifiuto.

Art. 37 – Ove tra i Soci insorgessero questioni che, pur non avendo rilevanza generale, di fatto
compromettono il sereno e efficiente svolgimento dell’attività sociale, l’immagine morale e
materiale di un Socio del B.C.I., dei Gruppi, degli Organi Sociali, ovvero ledano i diritti di un Socio
allo svolgimento delle attività sociali, il Socio potrà informare con lettera scritta la Segreteria
Generale. Entro 30 giorni dal ricevimento il Segretario Nazionale dovrà convocare le parti per un
chiarimento dei fatti e delle rispettive ragioni cercando di ricomporre il contrasto relazionando il
C.D.N. circa l’esito dell’incontro.

Art. 38 – Se sorge un contrasto tra un Socio ed un Consigliere Nazionale, la questione sarà esposta
al Presidente Nazionale il quale provvederà a convocare le parti per la composizione del contrasto,
relazionando il C.D.N. dell’esito dell’incontro.

IL PRESIDENTE
Art. 39 – Il Presidente ha la rappresentanza legale sia nei rapporti interni al B.C.I. che in quelli
esterni.

Art. 40 – Non può ricoprire la carica chi abbia riportato, nel triennio precedente, sanzioni
disciplinari diverse e più gravi della censura, comminate dai Probiviri B.C.I. o dalle Commissioni di
disciplina dell’ENCI. Egli vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni dell’Assemblea e del
C.D.G.. In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio, in questo caso le sue delibere
dovranno essere sottoposte all’approvazione e ratifica del C.D.G. alla sua prima Riunione.

Art. 41 – In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 42 – Il Collegio dei Revisori è costituito dai tre membri eletti, a detta carica, dall’Assemblea dei
Soci. I membri del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni solari e, ove vengano a mancare
per dimissioni od altra causa, possono essere sostituiti con le modalità del precedente art. 21.

Art. 43 – I membri del Collegio dei Revisori nomineranno tra loro un Presidente alla prima
Riunione.
Il Collegio dei Revisori ha la responsabilità della revisione contabile del Gruppo e del controllo
della gestione economica del Gruppo.

PATRIMONIO DEL GRUPPO
Art. 44 – Il patrimonio del Gruppo è costituito:
a) da beni immobili e mobili;
b) dalle somme accantonate;
c) da qualsiasi altro bene pervenutogli a titolo legittimo;
Le entrate del Gruppo sono costituite:
a) da una percentuale sulle quote associative inviate al B.C.I., il cui importo é stabilito con delibera
del C.D.N.;
b) dagli eventuali contributi concessi dal B.C.I. o da altri Enti, Associazioni o persone;
c) dalle attività di gestione;
d) da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo purché legittimo.

Art. 45 – E’ fatto divieto di distribuire in modo anche indiretto utili o avanzi di gestione, nonché
fondi, riserve o capitale durante la vita della associazione, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 46 – In caso di scioglimento del Gruppo, per qualunque causa, il patrimonio dovrà essere
devoluto al Boxer Club d’Italia, sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 L. 23/12/96
n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 47 – L’esercizio finanziario va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Art. 48 – In caso di mancata approvazione del Rendiconto finanziario da parte dell’Assemblea, il
Rendiconto respinto dovrà essere presentato al C.D.N. entro quindici giorni dalla data di
svolgimento dell’Assemblea.

RICONOSCIMENTO-SCIOGLIMENTO
Art. 49 – Il riconoscimento è disposto dal C.D.N. come previsto dell’art. 6 del presente
regolamento.
Il riconoscimento può essere revocato, quando il Gruppo venga a perdere i requisiti di cui all’art. 6.
oppure nel caso in cui il Gruppo svolga un’attività non conforme a quanto previsto dagli artt. 4 e
29 del presente Regolamento o per altri gravi motivi riscontrati dal CDN.
L’eventuale revoca del Riconoscimento viene deliberata dal C.D.N., dopo aver provveduto, se
opportuno, al passaggio alla gestione commissariale.
Il Gruppo costituito e riconosciuto non potrà avere comunque una consistenza numerica inferiore
a 30 (trenta) Soci, in regola con il pagamento della quota sociale, entro il 28 febbraio ed a 50
(cinquanta) Soci, in regola con il pagamento della quota sociale, il 30 giugno di ogni anno, pena la
perdita del riconoscimento.
Il Gruppo costituito e riconosciuto con una consistenza di 40 (quaranta) Soci non potrà avere
comunque una consistenza numerica inferiore a 20 (venti) Soci, in regola con il pagamento della
quota sociale, entro il 28 febbraio ed a 40 (quaranta) Soci, in regola con il pagamento della quota
sociale, il 30 giugno di ogni anno, pena la perdita del riconoscimento.
In caso di estensione territoriale particolarmente vasta è consentita al Gruppo la istituzione di una
Sezione Periferica, che disponga di un proprio campo. Essa è organicamente e funzionalmente
dipendente dal Gruppo. La conferma della sua costituzione o l’eventuale scioglimento deve essere
deliberata dal C.D.N.
La Sezione, rappresentata da un Responsabile o Presidente di Sezione, è sede secondaria del
Gruppo.
L’istituzione e riconoscimento di una Sezione Periferica è consentita dove il campo di
addestramento, e la Segreteria, sia sufficientemente lontana dal campo di addestramento di un
altro Gruppo e non interferisca con l’attività ed i programmi di quest’ultimo, oppure a seguito di
accordi intercorsi con il Gruppo più vicino.
Boxer Club d’Italia
La Sezione del Gruppo di riferimento, non può essere riconosciuta in altra Regione oppure in
Provincia non confinante con quella di appartenenza del Gruppo stesso, oppure in altra Provincia
qualora di nocumento all’attività sociale di altro Gruppo più vicino.
Le Sezioni non possono avere consistenza numerica inferiore a 20 (venti) Soci, fatto salvo il
numero minimo di 70 (settanta) Soci del Gruppo o di 60 (sessanta) per i Gruppi costituiti e
riconosciuti con una consistenza di 40 (quaranta) Soci.

Art. 50 – In caso di mancato svolgimento delle attività sociali, di gravi inosservanze della disciplina
sociale o di mal funzionamento degli organi sociali dei Gruppi, ovvero per gravi contrasti tra i Soci
all’interno dei Gruppi, il C.D.N. può disporre lo scioglimento degli organi sociali e la nomina di un
Commissario straordinario che ne assuma le funzioni per un periodo di sei mesi.

Art. 51 – Decorso il termine di Commissariamento, il C.D.N. può prolungare di tre mesi la gestione
commissariale. Il Commissario straordinario deve convocare l’Assemblea dei Soci prima del
termine del suo mandato.
Qualora la situazione del Gruppo non si sia sanata, o non sia sanabile, il C.D.N. revocherà il
Riconoscimento.

Art. 52 – Lo scioglimento del Gruppo avviene per delibera della Assemblea dei Soci del Gruppo. I
Soci di un Gruppo disciolto possono aderire ad altro Gruppo od alla Sede Centrale. Il patrimonio
dovrà essere devoluto al Boxer Club d’Italia, sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3 comma
190 L. 23/12/96 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

VARIE
Art. 53 – Ove i membri degli Organismi di Gruppo, durante il corso del mandato, riportino, sanzioni
disciplinari, diverse e più gravi della censura, comminate dai Probiviri della Società, decadranno
immediatamente dalle cariche sociali ricoperte

Art. 54 – Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 55 – Il Presente regolamento può essere modificato dal C.D.N. quando lo ritenga opportuno. Il
C.D.N. si riserva di deliberare, di volta in volta, quanto non previsto dal presente regolamento.

Art. 56 – I Gruppi riconosciuti all’entrata in vigore del presente regolamento, manterranno il loro
status, pur avendo l’obbligo di adeguarsi alle normative previste.

Art. 57 – Il presente Regolamento, originariamente approvato dal C.D.N. nella seduta del 06
febbraio 2004, modificato dal C.D.N. nella seduta 21 marzo 2009 ed in ultimo modificato dal
C.D.N. nella seduta del 03 dicembre 2016, entra in vigore il 1° Gennaio 2017. Il C.D.N. potrà, in
qualsiasi momento, apportare al presente Regolamento le modifiche suggerite da necessità o
circostanze. Le eventuali modifiche saranno tempestivamente comunicate ai Soci ed ai Comitati
organizzatori, anche mediante annunci sul sito web del B.C.I..

 

By |2018-05-29T16:21:27+02:00Maggio 5th, 2018|BOXER CLUB D'ITALIA, Regolamenti|0 Comments