Statuto Boxer Club d’Italia2018-05-17T15:21:56+02:00

Statuto Boxer Club d’Italia
(Ultima modifica approvata nell’ Assemblea Generale Straordinaria di Palma Campania NA del 14 gennaio 2018)

COSTITUZIONE E SCOPI
Art. 1 – E’ costituita una Associazione non commerciale senza fini di lucro denominata “Boxer Club d’Italia” (B.C.I.). In caso di riconoscimento quale ONLUS ex D. Lgs. 04/12/1997 n.460, alla denominazione come sopra indicata sarà aggiunto l’acronimo “ONLUS”.
L’Associazione potrà usare la denominazione abbreviata “B.C.I.” e distinguersi con un proprio marchio. L’Associazione ha sede in Via Bellingera n° 4 a Busto Arsizio (VA). Essa mira a svolgere ogni più efficiente azione per migliorare, incrementare e valorizzare la razza BOXER, per potenziarne la selezione e l’allevamento, per valorizzarne e potenziarne l’utilizzazione sia a fini di utilità sociale che a fini sportivi.
Art. 2 – Per il conseguimento dei fini di cui sopra la Società:
a) propaganda la divulgazione ed il miglioramento della razza Boxer ed assiste, nei limiti delle proprie possibilità, i suoi associati in tutte le iniziative che abbiano un interesse generale rivolto al raggiungimento degli scopi anzidetti;
b) è associata all’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (E.N.C.I.) del quale osserva lo Statuto, i regolamenti, le delibere e le determine, assolvendo scrupolosamente gli incarichi che le saranno da esso delegati, sotto l’indirizzo, vigilanza, controllo e potere di sanzione e di sostituzione dell’E.N.C.I. Può associarsi ad ogni altro Ente o Associazione estero od internazionale avente scopi sociali analoghi a quelli del B.C.I., purché compatibili con la partecipazione all’E.N.C.I.;
c) organizza manifestazioni, direttamente o in collaborazione con l’E.N.C.I., con le Società Cinofile da questo riconosciute, oppure con altri Enti o Società Specializzate, anch’essi interessati a tali iniziative, notificandole all’E.N.C.I. ai fini dell’approvazione e del riconoscimento nel quadro e con la disciplina da questi stabilite.;
d) cura, promuove ed organizza prove volte alla verifica dei requisiti caratteriali tipici della razza Boxer in relazione ai quali tale razza risulta particolarmente idonea a svolgere compiti di utilità sociale. Il tutto ai fini dell’adeguata selezione dei soggetti;
e) ha come scopo il miglioramento genetico della popolazione, lo studio, la valorizzazione, l’incremento e l’utilizzo della razza Boxer, svolgendo anche gli incarichi di ricerca e verifica affidatile dall’E.N.C.I., e fornendo i necessari supporti tecnici alla Commissione Tecnica Centrale prevista nel disciplinare del Libro Genealogico, come previsto attualmente nell’art. 21 dello Statuto Sociale E.N.C.I. A tal fine fornisce periodicamente all’E.N.C.I. una relazione sulla situazione della razza unitamente agli obiettivi di selezione che intende perseguire ed ai risultati ottenuti.

SOCI
Art. 3 – Possono essere Soci del B.C.I. tutti i cittadini italiani e stranieri di accertata moralità che abbiano interesse e simpatia per il miglioramento della razza Boxer e la cui domanda di associazione, presentata nei modi previsti dal presente Statuto, sia stata accettata dal Consiglio Direttivo Nazionale (C.D.N.).
Art. 4 – I Soci della Società si distinguono in:
a) Ordinari;
b) Sostenitori;
c) Onorari.
I diritti e doveri dei Soci Sostenitori e dei Soci Ordinari nei confronti della Società o in conseguenza della loro appartenenza a quest’ultima sono uguali: è diversa solo la misura della quota associativa annuale in quanto i Soci sostenitori ne verseranno una maggiore in segno di tangibile appoggio alle iniziative e all’attività del sodalizio. Il C.D.N. può nominare Soci onorari persone che abbiano acquisito particolari benemerenze; questi non sono tenuti al pagamento della quota sociale.
Art. 5 – Per far parte in qualità di Socio della Società occorre presentare domanda scritta e firmata, convalidata dalla firma di due Soci presentatori ed indirizzata al Presidente. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme della Statuto Sociale e la disciplina relativa, nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo Nazionale e dall’Assemblea. Su ciascuna domanda decide il Consiglio Direttivo Nazionale il quale, in caso di mancata accettazione della stessa, non è tenuto ad indicare i motivi della propria decisione. Avverso il diniego di adesione è ammesso reclamo entro 30 (trenta) giorni dalla sua comunicazione, tramite istanza presentata al Presidente dell’Associazione, che ha cura di portare la questione all’attenzione della prima Assemblea utile. Le domande di ammissione a Socio, presentate per l’anno nel corso del quale si svolge l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo, possono essere istruite e valutate solamente dal Consiglio Direttivo neoeletto. L’adesione al B.C.I. non può essere assoggettata ai limiti temporali.
Art. 6 – Il Socio è tenuto annualmente al pagamento di una quota sociale, determinata nel suo importo dall’Assemblea. La quota sociale non è rivalutabile. La prima quota sociale versata al momento della richiesta di associazione vale per l’anno in corso. Il Socio potrà presentare un formale atto di dimissioni al B.C.I. a mezzo lettera raccomandata A.R. entro il 31 ottobre di ciascun anno. Le dimissioni avranno decorrenza a far data dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Art. 7 – La qualità di Socio si perde:
a) per dimissioni presentate nei modi previsti dall’art. 6;
b) per morosità, che potrà essere dichiarata dal Consiglio Direttivo, successivamente al 31 ottobre di ogni anno;
c) per espulsione, deliberata dall’Assemblea Generale dei Soci su proposta del Collegio dei Probiviri a seguito di provvedimento disciplinare ai sensi dell’art. 25.
Chi, per qualsiasi ragione, cessa dalla qualità di Socio, perde ogni diritto relativo ma non è esonerato dagli impegni assunti.
Art. 8 – L’esercizio dei diritti sociali spetta ai Soci Ordinari ed ai Soci Sostenitori regolarmente iscritti ed in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso. L’esercizio del diritto di voto è riservato ai Soci maggiorenni.

ORGANISMI PERIFERICI
Art. 9 – Il Consiglio può riconoscere Organismi Periferici allorquando ritenga che ciò sia utile alla realizzazione degli scopi sociali. Le norme, le funzioni e i limiti di ciascun Organismo sono precisati nei relativi regolamenti emanati dal C.D.N.
Il CDN dovrà individuare e far rispettare la competenza territoriale dei Gruppi Periferici, per rispetto dei rapporti di buon vicinato ed evitare contrasti.

ORGANISMI SOCIALI
Art. 10 – Sono organi della Società:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Probiviri;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
f) il Comitato Esecutivo.

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
Art. 11 – L’Assemblea Generale è composta dai Soci in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso. L’assemblea Generale dei Soci stabilisce, con propria deliberazione che sarà valida sino a quando non verrà sostituita da altra deliberazione successiva, la misura delle quote annuali dovute alla Società dai Soci.
I Soci Onorari non sono tenuti al versamento di alcuna quota associativa. In piena attuazione dei principi di eguaglianza e democraticità associativa, ogni Socio, ha diritto ad un voto. Il Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio, mediante delega scritta. Ogni Socio può essere portatore di non più di due deleghe. Non è ammesso il voto per posta. Le deleghe devono essere depositate presso la Segreteria, entro il termine indicato nell’avviso di convocazione. La Segreteria ritirerà le deleghe e consegnerà per ciascun delegato una ricevuta con l’indicazione del nome del Socio delegato ed il numero di voti dei quali è portatore. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe, né è consentito che un Socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro.
Il giorno dell’Assemblea il Socio dovrà registrare la propria presenza presso la “SEGRETERIA” al fine di esercitare il diritto di voto, per se e per i propri deleganti.
Art. 12 – L’Assemblea Generale dei Soci è presieduta dal Presidente, oppure, qualora questi lo richieda, da un Socio chiamato dai presenti a presiederla. Egli dovrà, prima che abbia inizio la discussione dell’Ordine del Giorno, eleggere fra i presenti tre Scrutatori, cui spetta verificare la validità delle deleghe depositate dai Soci e dei voti spettanti, ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, il conto dei risultati.
L’Assemblea Generale dei Soci si pronuncia a maggioranza di voti; in caso di parità la decisione è nulla per cui si procederà ad altra immediata votazione, la quale potrà essere anche ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.
Art. 13 – L’Assemblea, convocata dal C.D.N., si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno, entro la fine del mese di giugno, per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario dell’anno precedente.
In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data, allorché lo ritenga necessario il Consiglio (C.D.N.) oppure quando ne sia fatta domanda scritta al Presidente da parte del Collegio dei Revisori dei Conti o da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto.
La convocazione è annunciata dal Presidente con l’invio per posta ai Soci degli inviti a parteciparvi, i quali dovranno essere spediti almeno 15 giorni prima di quello fissato per la convocazione e mediante pubblicazione su un organo ufficiale del B.C.I. Negli inviti debbono essere indicati la data, la località e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno da trattare.
L’Assemblea è valida in prima convocazione allorché risulta presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei Soci. Trascorsa un’ora da quella indicata nell’invito l’Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.
I Soci Onorari possono partecipare all’Assemblea e prendere la parola, senza però diritto al voto.
L’elezione dei membri del Consiglio Direttivo (dieci), dei Membri del Collegio dei Revisori dei Conti (tre più uno supplente) e del Collegio dei Probiviri (tre più uno supplente) avviene sulla base di liste presentate con la sottoscrizione delle stesse da parte di una delle seguenti possibilità:
a. almeno 100 (cento) Soci B.C.I., in regola con la quota sociale;
b. da almeno n° 16 (sedici) Presidenti di Gruppi Periferici;
c. congiuntamente da almeno 50 (cinquanta) Soci B.C.I., in regola con la quota sociale e n° 08 (otto) Presidenti di Gruppi Periferici.
Ogni Lista è identificata con il cognome del “capolista“.
Almeno quaranta giorni prima della data dell’Assemblea, le Liste devono essere depositate presso la Segreteria Generale B.C.I., unitamente alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed al programma elettorale.
Ogni Socio può concorrere alla presentazione di una sola Lista e ogni Socio può presentarsi in una sola Lista, pena la ineleggibilità.
La presentazione delle Liste, unitamente alla documentazione necessaria, sarà valida solo se pervenuta e depositata in Segreteria Generale B.C.I. almeno quaranta giorni prima dell’Assemblea elettiva del B.C.I.
La regolarità di ogni Lista presentata e della relativa documentazione sarà verificata dall’impiegato/a della Segreteria Generale B.C.I. congiuntamente con ogni singolo capolista, o persona da esso delegata.
Tutte le Liste ammesse verranno pubblicate sul sito web istituzionale del B.C.I. almeno trenta giorni prima dell’Assemblea elettiva.
Art. 14 – L’Assemblea ha il compito di deliberare:
a) sul programma generale della Società;
b) sulla elezione delle cariche sociali;
c) sui rendiconti finanziari;
d) sulle modifiche dello Statuto;
e) sulla misura della quota associativa per ciascuna delle categorie dei Soci previsti dall’art. 4;
f) su ogni altro argomento iscritto all’ordine del giorno.
Spetta inoltre all’Assemblea eleggere i Consiglieri, il Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti, effettivi e supplenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 15 – Il Consiglio Direttivo è composto da 11 consiglieri, di cui 10 eletti dall’Assemblea Generale fra i Soci ed uno nominato dall’E.N.C.I. Quest’ultimo rimane in carica, indipendentemente dalla durata del Consiglio Direttivo, fino a successiva sostituzione da parte dell’ E.N.C.I. Il Consigliere così nominato deve annualmente relazionare all’E.N.C.I. circa l’andamento dell’Associazione, nonché fornire tutte le informazioni che gli vengono richieste ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale E.N.C.I. I membri del Consiglio durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti; qualora durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più Consiglieri, questi verranno sostituiti dall’Assemblea nella sua prima riunione. I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito. Se venisse a mancare, invece, più della metà dei Consiglieri, l’intero Consiglio si intenderà decaduto ed i membri rimasti in carica procederanno entro tre mesi, da tale stato di fatto, alla convocazione dell’Assemblea Generale dei Soci per le nuove elezioni del Consiglio, mediante la presentazione di Liste, come previsto dall’art. 13.
Art. 16 – Il Consiglio Direttivo Nazionale (CDN) ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell’Assemblea Generale dei Soci; fra l’altro è responsabile dell’amministrazione sociale, approva e sottopone all’Assemblea i rendiconti operativi, economici e finanziari, predispone entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio preventivo per l’annata successiva; decide sulle domande di ammissione di nuovi Soci, indice e patrocina manifestazioni, sovrintende al lavoro degli uffici qualora questi siano stati costituiti. Assume, nomina e licenzia il personale, stabilendo le mansioni e la remunerazione, ecc.
Vigila sulla regolarità ed il rispetto dei controlli sanitari eseguiti e valutati, ai fini della Riproduzione Selezionata ENCI, ZTP e Selezione B.C.I.. E’ facoltà del CDN, in qualsiasi momento, richiamare Boxer a ripetere esami sanitari, per la tutela della Razza, degli Allevatori e della cinofilia.
Art. 17 – Il Consiglio Direttivo Nazionale provvede altresì alla nomina del Presidente e di 2 (due) Vice Presidenti della Società, di un Segretario, di un Direttore del periodico “Boxer”(organo ufficiale del B.C.I.), ed eventualmente di un Tesoriere.
Il Presidente ed i Vice Presidenti devono essere eletti fra i Consiglieri.
Direttore del periodico, Tesoriere e Segretario possono anche non essere membri del Consiglio; non lo saranno mai allorché riceveranno una retribuzione per il loro lavoro.
Art. 18 – Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e, straordinariamente, quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri oppure il Collegio dei Revisori dei Conti.
Gli avvisi di convocazione, verranno diramati dal Presidente almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, oppure, in sua assenza, da uno dei due Vice Presidenti o, qualora anche questi mancassero, dal Consigliere più anziano d’età. Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei Consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
I componenti del Consiglio che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.

COMITATI
Art. 19 – Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dai 2 Vice Presidenti e da 2 membri del Consiglio, da questo designati.
Esso ha il compito di deliberare in materia di ordinaria amministrazione o in casi di particolare urgenza, con l’obbligo di sottoporre i propri provvedimenti al Consiglio Direttivo Nazionale alla prima riunione, ove dovranno essere sottoposti alla ratifica di quest’ultimo. La convocazione del Comitato è stabilita dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e con almeno due giorni di preavviso per i casi di particolare urgenza.
Per il suo funzionamento valgono le norme già indicate per il Consiglio (art. 18).
Art. 19 bis – Il CDN ha la facoltà di formare i Comitati: Allevamento, Selezione, Addestramento e Lavoro, Organizzazione, Giudici, Commissione Tecnico Scientifica. Ogni Comitato è coadiuvato da un Delegato nominato dal CDN.

PRESIDENTE
Art. 20 – Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società sia nei rapporti interni che esterni; vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea; provvede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina sociale. In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all’approvazione e ratifica di quest’ultimo nella sua prima riunione. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito da uno dei Vice Presidenti. In caso di dimissioni spetta al Consiglio di disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione. Può essere nominato dal Consiglio un Presidente Onorario anche non Consigliere purché Socio. Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio, ma senza diritto al voto.
Ha l’onere: di dare riscontro, di norma entro 15 giorni, alle richieste di informazioni e chiarimenti avanzati dall’E.N.C.I.; di comunicare all’ E.N.C.I. le variazioni all’elenco dei Soci, le variazioni delle cariche sociali, nonché ogni altra informazione di rilievo circa l’attività associativa, trasmettendo altresì gli atti adottati dall’Associazione in merito alla disciplina e organizzazione delle attività zootecniche, al fine di ottenerne la ratifica dell’E.N.C.I.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 21 – Il patrimonio della Società è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili;
b) dalle somme accantonate;
c) da qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo legittimo.
Le entrate della Società sono costituite:
a) dalle quote annuali versate dai Soci;
b) dagli eventuali contributi concessile dall’E.N.C.I. o da altri Enti o persone;
c) dalle attività di gestione;
d) da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo.
Art. 21 bis – E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impegnati per la realizzazione delle attività istituzionali del B.C.I. e di quelle ad essa direttamente connesse.
Art. 21 ter – In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, il patrimonio dovrà essere devoluto ad un’altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’Organismo di controllo di cui all’art. 3, c. 190 L. 23/12/96 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 22 – L’esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre; delle sue risultanze finanziarie sono responsabili personalmente i Consiglieri in carica sino a quando l’Assemblea Generale dei Soci, con l’approvazione del Rendiconto Finanziario, non si sia assunta direttamente gli impegni relativi. Entro il trentesimo giorno antecedente a quello fissato per l’Assemblea Ordinaria che lo deve discutere, il rendiconto economico finanziario redatto dal Consiglio Direttivo Nazionale deve essere comunicato al Collegio dei Revisori dei Conti per gli adempimenti di competenza. Il Rendiconto deve restare depositato in copia nella sede dell’Associazione, con la relazione del Consiglio Direttivo Nazionale e quella dei Revisori durante i quindici giorni che precedono l’Assemblea e finché non sia approvato, affinché i Soci possano prenderne visione.
Art. 23 – La revisione contabile è affidata ad un Collegio di Revisori dei Conti composto da tre Revisori, eletti dall’Assemblea Generale dei Soci, i quali durano in carica tre anni e possono essere rieletti. L’Assemblea Generale dei Soci procederà anche alla nomina di un Revisore Supplente, il quale subentrerà automaticamente in caso di dimissioni di uno dei Revisori. Alla prima Assemblea utile si provvederà alla elezione di un Revisore supplente.

ORGANO UFFICIALE
Art. 24 – Gli Organi ufficiali del B.C.I. sono: la Rivista Boxer, se deliberata la pubblicazione dal CDN ed il sito istituzionale web B.C.I.. Il CDN tuttavia, può deliberare la pubblicazione o no di un proprio periodico, affidandone eventualmente la realizzazione. Il Direttore può essere chiamato alle riunioni del CDN ove non ne faccia parte.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art. 25 – Ogni Socio è tenuto a rispettare il presente Statuto, le disposizioni dell’Assemblea e del Consiglio, lo Statuto dell’E.N.C.I. ed il relativo Regolamento di Attuazione, tutti i regolamenti dell’E.N.C.I., nonché le regole della deontologia e della correttezza sportiva. Ogni Socio è soggetto alle decisioni dei Probiviri del B.C.I. nonché alle decisioni delle Commissioni di Disciplina dell’E.N.C.I.
Il Socio che trasgredisca tali obblighi o che, in ogni caso, con il suo comportamento venga ad arrecare danno morale e/o materiale al B.C.I. è passibile di sanzioni disciplinari deliberate dal Collegio dei Probiviri B.C.I., ovvero dalle Commissioni di Disciplina dell’ENCI. Ove il soggetto responsabile delle violazioni di cui sopra, risulti non essere Socio B.C.I. al momento del fatto contestato, il Consiglio Direttivo provvederà a far propria la denuncia trasmettendola alla Commissione di Disciplina dell’E.N.C.I., per quanto di eventuale competenza. Allo stesso modo si procederà ove l’incolpato, per qualsiasi ragione, perda la qualità di Socio B.C.I. successivamente al fatto contestato. In questo caso alla denuncia saranno allegati tutti gli atti eventualmente già compiuti inerenti al procedimento.
La giustizia disciplinare di primo grado è amministrata dalla Commissione di Disciplina di 1^ istanza dell’E.N.C.I. nelle ipotesi previste dal Regolamento di Attuazione dello Statuto E.N.C.I., nonché dal Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Probiviri del B.C.I. è formato da tre membri effettivi e da uno supplente, eletti dall’Assemblea Generale dei Soci, che non ricoprano già la carica di Consigliere, e dura in carica tre anni solari. Uno dei membri effettivi sarà sempre un competente di materie giuridiche.
Art. 25 bis
Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un Socio deve essere adottata a maggioranza e con la presenza di tre membri del Collegio dei Probiviri. Qualora un membro effettivo non possa assistere alla riunione, sarà sostituito da un membro supplente. In caso di dimissioni di uno dei membri effettivi, questo verrà sostituito da un supplente fino alla prima riunione dell’Assemblea,
che provvederà alla nomina definitiva. Il membro così nominato dura in carica fino alla scadenza degli altri membri del Collegio.
Le denunce a carico di un Socio dovranno essere avanzate per iscritto al Consiglio Direttivo entro tre mesi dal fatto o da quando il denunciante ne è venuto a conoscenza.
A pena di inammissibilità, le denunce a carico di un Socio dovranno essere debitamente sottoscritte e dovranno contenere nome, cognome e domicilio dell’esponente, le circostanze ed il momento in cui il denunciante è venuto a conoscenza dei fatti esposti, una chiara esposizione dei fatti e i relativi elementi di prova.
Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione successiva al ricevimento, prenderà visione della denuncia e la inoltrerà entro trenta giorni al Presidente del Collegio dei Probiviri.
Il Consiglio Direttivo con propria delibera, potrà direttamente promuovere il procedimento disciplinare nei confronti di un Socio.
La denuncia inoltrata dal Consiglio Direttivo dovrà possedere i requisiti previsti dal presente articolo, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del B.C.I. e dovrà essere inviata al Presidente del Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla delibera assunta dal CDN.
Entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti il Presidente del Collegio dei Probiviri provvederà a contestare all’incolpato gli addebiti, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, concedendogli il termine di almeno giorni quindici dal ricevimento per presentare difese scritte, addurre le prove o gli elementi di prova a sua discolpa. La contestazione dovrà contenere l’indicazione dei fatti addebitati e delle norme che si assumono violate.
La contestazione sarà inviata al domicilio del Socio risultante presso la sede sociale.
Successivamente il Collegio dei Probiviri, si pronuncerà, a sua volta, con lodo scritto e motivato e dopo aver sentito il Presidente della Società.
In caso di mancanze gravi, il Consiglio potrà sospendere direttamente il Socio dall’esercizio dei diritti sociali, in attesa che i Probiviri, ai quali dovrà essere subito trasmessa la denuncia, abbiano a pronunciarsi.
Art. 26 – I provvedimenti disciplinari che il Collegio dei Probiviri può adottare a carico di un Socio del B.C.I. sono i seguenti: censura, sospensione fino ad un massimo di tre anni.
In caso di particolari gravità che comportino l’espulsione del Socio, il Collegio dei Probiviri avanzerà tramite il Consiglio Direttivo Nazionale, la proposta motivata di tale provvedimento all’Assemblea Generale dei Soci che si pronuncerà in merito.
Le decisioni dei Probiviri del B.C.I. sono appellabili avanti la Commissione di Disciplina di 2^ istanza dell’E.N.C.I. mediante ricorso scritto, sottoscritto personalmente dall’appellante o dal suo procuratore, da inviarsi a mezzo raccomandata AR nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione, ai sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto sociale dell’E.N.C.I..
Il Consiglio Direttivo Nazionale del B.C.I. ottempera e dà esecuzione alle decisioni assunte nei confronti dei propri Soci, dalle Commissioni di Disciplina di 1^ e 2^ Istanza dell’E.N.C.I. e procede all’attuazione del lodo emesso dai Probiviri divenuto definitivo.

VARIE
Art. 27 – Tutte le cariche in seno alla società sono gratuite.
Art. 28 – Il presente Statuto, dopo l’approvazione dell’Assemblea Generale dei Soci, entra in vigore con effetto immediato. Qualsiasi successiva modifica non potrà essere proposta all’Assemblea Generale se non dal Consiglio della Società, oppure da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto in Assemblea. In quest’ultimo caso la richiesta deve essere formulata per iscritto al Presidente e firmata dai proponenti. Le deliberazioni relative a modifiche statutarie dovranno essere adottate per votazione da una Assemblea Generale in cui siano presenti o rappresentati con delega almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto. Le modifiche allo Statuto dell’Associazione, prima di essere presentate all’Assemblea, devono essere comunicate all’ E.N.C.I., per ottenere la necessaria
preventiva approvazione ai sensi del regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale dell’Ente stesso.
Art. 29 – Nella sua qualità di Socio collettivo dell’E.N.C.I., il B.C.I. gli riconosce il potere di indirizzo, vigilanza, controllo e sanzione in capo all’E.N.C.I., ed in particolare il potere dell’E.N.C.I., in caso di documentato irregolare funzionamento, di nominare un Commissario Straordinario o “ad acta”, nonché di adottare ogni altro provvedimento necessario in ambito associativo, secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale dell’E.N.C.I. nonché nel Regolamento di attuazione del medesimo. Le norme relative ai rapporti tra B.C.I. ed E.N.C.I. saranno, comunque, disciplinate ai sensi dell’art. 21 dell’attuale Statuto Sociale E.N.C.I.
Art. 30 – Il Boxer Club d’Italia, al fine del raggiungimento dello scopo statutario previsto dall’art. 1, si riserva la facoltà di divulgare mediante la pubblicazione sugli organi di informazione societari (rivista E.N.C.I., rivista B.C.I., sito Internet) o mediante la pubblicazione di opere di raccolta dati, tutti gli elementi inerenti la razza Boxer ed utili per la selezione morfologica e caratteriale. In particolare il B.C.I. ha facoltà di trattare i dati tecnico-scientifici relativi ai risultati degli esami radiografici della displasia dell’anca e della spondilo-artrosi, i risultati degli esami cardiologici, i dati relativi alle prove di IPO, BH, ZTP B.C.I., Selezione B.C.I., oltre a tutti i risultati delle Esposizioni in ambito nazionale ed internazionale.
L’elencazione non deve ritenersi esaustiva, ma potrà comprendere quant’altro fosse necessario per il perseguimento degli scopi statutari.
L’accettazione della qualifica di Socio del B.C.I. implica automaticamente il consenso di quest’ultimo al trattamento dei dati relativi ai cani di razza Boxer di sua proprietà e ad accettare di sottoporre il Boxer di Sua proprietà alla ripetizione di esami sanitari su richiesta del CDN, come descritto nell’art.16.
Art. 31 – Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme vigenti di legge ed ai principi generali del diritto.