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REGOLAMENTO DEGLI ORGANISMI PERIFERICI B.C.I.

SCOPI

Art. 1 - Il presente Regolamento attua il disposto dell’art. 9 dello Statuto Sociale e stabilisce le norme di funzionamento, i compiti e le sfere di influenza degli Organismi Periferici del B.C.I.

ORGANISMI PERIFERICI

Art. 2 - Gli Organismi Periferici del B.C.I. sono i Gruppi.

GRUPPI

Art. 3 - I Gruppi del B.C.I. sono associazioni di Soci, senza scopo di lucro e con autonomia finanziaria, che intendono, nell’ambito della competenza territoriale ed organizzativa loro attribuita dal Consiglio Direttivo Nazionale (C.D.N.) con l’atto di riconoscimento, attuare e rispettare gli scopi del B.C.I., osservando le norme statutarie, i regolamenti sociali, le deliberazioni del B.C.I. e rispettandone le direttive.

Art. 4 - I Gruppi del B.C.I. devono svolgere soltanto attività cinotecniche e sportive, in relazione alle esigenze locali, curando il miglior affiatamento e la collaborazione fra i Soci. L’attività cinotecnica è svolta dai Soci in armonia con i principi del buon costume e dell’onore sportivo, in ogni caso senza arrecare danno morale e/o materiale al B.C.I. e nel rispetto della disciplina sociale. L’attività dei Gruppi deve essere svolta nel territorio di competenza, fatta salva l’organizzazione del Campionato di Morfologia, del Campionato di Lavoro, del Derby di Primavera o Gran Criterium d’Autunno e Campionato di Pista, per le quali attività può concretizzarsi la collaborazione con altri Gruppi.

I Gruppi del B.C.I. che non dispongono di un conto corrente bancario o postale intestato al Gruppo, non potranno svolgere alcun tipo di attività in cui è prevista una relazione finanziaria con il B.C.I. In tale situazione, i Soci del Gruppo, per il pagamento della quota annuale di iscrizione al B.C.I., dovranno rapportarsi direttamente con la Segreteria Generale del B.C.I.

Art. 5 - E’ vietata ai Gruppi qualsiasi attività non prevista dallo Statuto del B.C.I., dai Regolamenti Sociali o non richiesta al C.D.N. e da esso approvata. Ove il Gruppo svolgesse attività contrarie o non previste dallo Statuto del B.C.I., dai Regolamenti Sociali e dalle delibere del C.D.N., i Consiglieri del Gruppo responsabili e/o promotori di tali attività saranno passibili di sanzioni disciplinari, ai sensi dell’art. 25 dello Statuto Sociale. Il C.D.N. potrà inoltre deliberare la revoca motivata del riconoscimento del Gruppo.

COSTITUZIONE

Art. 6 - Il Gruppo si realizza con un’Assemblea costitutiva di Soci B.C.I., o aspiranti tali, proponendo tre denominazioni da sottoporre al C.D.N., vota la nomina del proprio Consiglio Direttivo secondo i criteri espressi agli artt. 15-16-17 del presente Regolamento ed avanza al C.D.N. domanda di riconoscimento ufficiale. Tale riconoscimento verrà concesso ad insindacabile giudizio del C.D.N., tenendo conto dell'esistenza dei seguenti requisiti:

  1. che sia pervenuta alla Sede Centrale domanda di riconoscimento ufficiale, accompagnata dal verbale d’Assemblea costitutiva controfirmato almeno da 50 (cinquanta) Soci o aspiranti tali;

  2. che, dei Soci firmatari della richiesta, almeno 30 (trenta) siano nuovi Soci del B.C.I.;

  3. che, se la richiesta proviene da una Regione in cui non sono presenti altri Gruppi oppure da zone particolarmente vaste e poco rappresentate, può avere una consistenza non inferiore a 40 Soci (quaranta), di cui almeno 20 (venti) siano nuovi Soci del B.C.I.;

  4. che il Gruppo disponga di un campo di addestramento aperto a tutti i Soci, situato nel territorio di competenza;

  5. che il Gruppo abbia un recapito ed una Sede sociale, situata nel territorio di competenza;

  6. che il Gruppo abbia rispettato i criteri di cui agli artt. 15-16-17 del presente Regolamento;

  7. che alleghi lo Statuto del Gruppo deliberato dal B.C.I. ed approvato dall’Assemblea di Gruppo.

Entro 45 giorni dalla comunicazione da parte della Segreteria Generale del B.C.I. del riconoscimento, il Gruppo deve provvedere all’apertura di un conto corrente bancario o postale a nome del Gruppo riconosciuto.

Tutta la modulistica relativa alla richiesta di costituzione di un nuovo Gruppo (verbale, statuto, richieste di associazione dei nuovi soci, elenco dei soci rinnovati con relative firme) dovrà essere inviata in originale alla Segreteria Generale.

Art. 7 - Il riconoscimento potrà essere negato in relazione alla vicinanza del Gruppo richiedente ad altro Gruppo esistente, oppure per saturazione territoriale di Gruppi esistenti, ovvero per validi motivi valutati dal C.D.N. All’atto del riconoscimento, il C.D.N. sceglierà la denominazione del Gruppo tra le tre proposte alternative suggerite dal Gruppo richiedente. La denominazione del Gruppo richiedente non potrà riportare il nome della Regione di appartenenza.

Art. 8 - Sono Organi Sociali del Gruppo:

  1. l’Assemblea dei Soci;

  2. il Consiglio Direttivo;

  3. il Presidente;

  4. il Collegio dei Revisori dei Conti.

ASSEMBLEA GENERALE

Art. 9 - Fatte salve le norme di cui all’art. 6 riguardanti l’Assemblea Costitutiva, l’Assemblea Generale dei Soci del Gruppo è composta dai Soci in regola con il versamento della quota Sociale per l’anno in corso presso quel Gruppo e che risultino già ratificati dal C.D.N. e dall’E.N.C.I. Ogni Socio avente diritto al voto può farsi rappresentare in Assemblea da un Socio del Gruppo, avente parimenti diritto al voto, mediante delega scritta. Ogni Socio può essere portatore di un massimo di 2 (due) deleghe scritte.

Art. 10 - Le votazioni saranno a scrutinio segreto o per alzata di mano, proposta a discrezione di chi presiede l’Assemblea. Se tale proposta (voto per alzata di mano) non è accettata anche da un solo Socio avente diritto a voto, la votazione dovrà avvenire a scrutinio segreto.

Art. 11 - L’Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta l’anno entro il 30 giugno, per approvare il rendiconto finanziario dell’anno precedente e la relazione del Consiglio Direttivo sulle attività svolte, nonché per deliberare il programma tecnico e sportivo dell’anno successivo.

Art. 12 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Gruppo o, in caso di impedimento, dal Vicepresidente oppure, quando entrambi siano impediti o ne facciano richiesta, da un Socio chiamato dai presenti a presiederla. Il Presidente, con il consenso dell’Assemblea, nominerà un segretario fra i Soci presenti per redigere il verbale.

Art.13 - In caso di votazione a scrutinio segreto, prima di discutere gli argomenti all’ordine del giorno, l’Assemblea deve nominare tre scrutatori tra i Soci presenti aventi diritto a voto. La data dell’Assemblea é stabilita dal Consiglio di Gruppo.

Art. 14 - La convocazione dell’Assemblea è annunciata dal Presidente con l’invio per posta dell’invito a parteciparvi. Gli avvisi di convocazione debbono essere spediti almeno quindici (15) giorni prima della data dell’Assemblea. Nella convocazione dovranno essere specificati, la data e la località in cui l’Assemblea avrà luogo, l’ora della prima e della seconda convocazione e gli argomenti da discutere.

L’Assemblea è valida in prima convocazione allorché sono presenti di persona o per delega la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15 - Il Consiglio Direttivo del Gruppo è composto da cinque o sette Consiglieri che ricoprono le seguenti cariche:

- Presidente;

- Vicepresidente;

- 3 o 5 Consiglieri.

Devono essere assegnate i seguenti incarichi :

- Responsabile Allevamento;

- Responsabile Addestramento;

- Responsabile Selezione;

- Responsabile Organizzazione.

Gli incarichi potranno essere assegnati anche esternamente al Consiglio, purché a Soci del Gruppo.

Art. 16 - L’Assemblea dei Soci voterà direttamente per l’elezione del Consiglio Direttivo del Gruppo (C.D.G.). In caso di parità di voti per uno o più nominativi si procederà ad un ballottaggio.

Art. 17 - Le cariche dei Responsabili di Allevamento, Selezione, Organizzazione e Addestramento dovranno essere affidate a Soci che abbiano provata esperienza nei settori in cui vengono eletti e possono essere incarichi esterni al C.D.G.

Art. 18 - Il C.D.N. ha la facoltà di non ratificare le cariche per l'Allevamento, la Selezione, l'Addestramento e l’Organizzazione qualora ritenga che, valutati i loro curricula, i Soci eletti non abbiano adeguata esperienza e competenza in materia per ricoprire le cariche loro affidate.

Art. 19 - Ove nel Gruppo non vi siano Soci di adeguata esperienza e competenza disponibili a ricoprire gli incarichi di Responsabile dell’Allevamento, della Selezione, dell’Addestramento e dell’Organizzazione, l’incarico potrà essere ratificato previa delibera del C.D.N.; in questo caso il responsabile eletto dovrà agire in stretta collaborazione con il Responsabile Nazionale del Settore.

Art. 20 - Le nomine diventano definitive solo dopo la ratifica da parte del C.D.N.

I Consiglieri durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti.

Art. 21 - Qualora durante il triennio venissero a mancare uno o più Consiglieri, questi verranno sostituiti dall’Assemblea alla prima riunione successiva alle dimissioni. Se venisse a mancare più della metà dei Consiglieri, l’intero Consiglio si considererà decaduto; i Consiglieri rimasti in carica provvederanno a convocare una nuova Assemblea da tenersi entro i due mesi successivi per l’elezione di un nuovo Consiglio. Qualora venissero a mancare nel Consiglio per dimissioni o per altri motivi il Presidente e il Vicepresidente, in attesa della loro sostituzione da parte dell’Assemblea, il Consigliere più anziano d’età assumerà le funzioni di Presidente.

Art. 22 - Se viene a mancare il Consigliere Responsabile dell’Allevamento, della Selezione, dell’Addestramento o dell’Organizzazione, il Presidente ricopre la carica vacante fino alle nuove elezioni da parte dell’Assemblea. L’assunzione della carica ad interim da parte del Presidente di Gruppo dovrà essere comunicata al C.D.N. Le dimissioni avranno effetto solo al momento in cui siano pervenute anche al Delegato Nazionale al quale dovranno essere inviate per conoscenza. I Consiglieri ed i Consigli eletti in sostituzione, restano in carica sino alle naturali scadenze degli originari mandati.

Art. 23 - Il Consiglio Direttivo del Gruppo ha il compito di attuare in sede locale gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell’Assemblea Generale dei Soci del Gruppo e rispettando, obbligatoriamente e scrupolosamente, le delibere ed i Regolamenti del C.D.N. Le disposizioni dell’Assemblea Generale dei Soci del B.C.I. e del C.D.N. sono comunque prevalenti. Nomina inoltre il Segretario del Gruppo.

Art. 24 - I Consiglieri del Gruppo sono responsabili in solido dell’amministrazione sociale fino all’approvazione del rendiconto finanziario da parte dell’Assemblea dei Soci.

Art. 25 - Il Consiglio si riunisce almeno due volte l’anno e, comunque, quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri o il Collegio dei Revisori dei Conti. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano d’età.

Art. 26 - La convocazione è inviata per posta, e-mail o a mezzo fax almeno dieci giorni prima della data della riunione. Le riunioni di Consiglio sono valide quando è presente la maggioranza dei Consiglieri. In Consiglio non sono ammesse deleghe. In caso di parità di voto prevale il voto di chi presiede il Consiglio. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre riunioni consecutive possono essere dichiarati decaduti dal loro incarico. La giustificazione del motivo dell’assenza é valutata dal Consiglio, che ne deve dare atto nel verbale.

Art. 27 - Le delibere del Consiglio di Gruppo entrano in vigore al momento della loro adozione e comunque solo dopo autorizzazione del C.D.N.

Art. 28 - I verbali delle Riunioni di Consiglio del Gruppo, vanno conservati e resi disponibili al C.D.N., qualora ne facesse richiesta. I verbali delle Riunioni di Consiglio devono essere firmati dai Consiglieri presenti. Il verbale in cui si deliberano le distribuzioni delle cariche e degli incarichi, dovrà essere inviato obbligatoriamente entro 15 giorni alla Segreteria Generale del B.C.I.

I verbali delle Assemblee devono essere firmati dal Presidente del Gruppo o dal Consigliere che ne farà le veci in sua assenza, dal Segretario o Presidente dell’Assemblea ed inviati obbligatoriamente entro 15 giorni alla Segreteria Generale del B.C.I

Art. 29 - Il Gruppo ha l’obbligo di inviare mensilmente alla Sede Centrale le quote sociali ricevute e l’elenco dei Soci completo della copia del modulo d’iscrizione per i nuovi associati. Le tessere non dovranno essere consegnate a questi ultimi fino a quando le relative domande d’associazione non saranno state ratificate dal C.D.N.

Art. 30 - I Soci dissenzienti con le decisioni del Consiglio di Gruppo potranno avanzare reclamo scritto al Consiglio di Gruppo. Il reclamo dovrà essere sottoscritto da almeno un terzo dei Soci appartenenti al Gruppo. In caso di rigetto del reclamo, purché si tratti di questioni di interesse generale e non personale, lo stesso potrà essere presentato in seconda istanza al C.D.N. In questo caso, al reclamo dovrà essere allegato un assegno circolare di € 270,00 intestato alla Segreteria Generale del B.C.I. In caso di accoglimento anche parziale del reclamo la quota versata di € 270,00 verrà restituita ai ricorrenti. In caso di rigetto del reclamo la somma sarà acquisita dalla Sede Centrale.

Art. 31 - Il Presidente Nazionale convocherà presso la Segreteria Centrale della Società i reclamanti ed il Consiglio di Gruppo interessato che, alla presenza di almeno due Consiglieri Nazionali oltre al Presidente, esporranno i fatti. Il reclamo avrà comunque il suo corso anche se le parti convocate non si presenteranno, salvo i casi di comprovato ed assoluto impedimento che sarà valutato dal C.D.N. Il Presidente Nazionale relazionerà il C.D.N. sull’esito dell’incontro nella prima riunione successiva a questo. Il C.D.N., nella stessa riunione, si pronuncerà nel merito, se del caso annullando la decisione del Consiglio di Gruppo ed assumendo una propria delibera. La decisione del C.D.N. è inappellabile.

Art. 32 - Nel caso in cui dal reclamo o dai successivi colloqui emergano responsabilità disciplinari a carico di un Socio o dei Consiglieri, si procederà secondo le norme disciplinari previste dallo Statuto Sociale.

Art. 33 - Ove, all'interno di un Gruppo, emergano tra i Soci situazioni di contrasto o litigiosità che il Consiglio di Gruppo ritenga possano compromettere il sereno svolgimento delle attività sociali od ostacolare il buon funzionamento del Gruppo, il C.D.G. all’unanimità, con richiesta motivata supportata da documentazione, ha facoltà di inoltrare al C.D.N. domanda affinché il Socio o i Soci responsabili di disturbare il buon funzionamento del Gruppo siano aggregati direttamente alla Sede Centrale.

Art. 34 - La domanda inoltrata dal C.D.G. al Consiglio Direttivo Nazionale dovrà essere comunicata anche ai Soci interessati i quali, entro 15 giorni dal ricevimento, potranno far pervenire loro osservazioni al C.D.N. Decorso tale termine il Presidente Nazionale ha facoltà di convocare le parti come previsto dall’art. 31 del presente Regolamento.

Art. 35 - Il Socio appartenente ad un Gruppo non può, nell’anno in corso, operare passaggio ad altro Gruppo. Se il socio è tesserato alla Segreteria Generale, potrà, dietro richiesta scritta, essere inserito in un Gruppo periferico.

Art. 36 - Il trasferimento, in sede di rinnovo dell’associazione, deve essere richiesto per iscritto al Gruppo nel quale il Socio intende associarsi, con specifica indicazione dei motivi dello spostamento, dando comunicazione al Gruppo precedente e, per conoscenza, alla Segreteria Generale. Il Gruppo può rifiutare l’aggregazione del Socio che intende trasferirsi. In questo caso dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo Nazionale i motivi del rifiuto.

Art. 37 - Ove tra i Soci insorgessero questioni che, pur non avendo rilevanza generale, di fatto compromettono il sereno e efficiente svolgimento dell’attività sociale, l’immagine morale e materiale di un Socio del B.C.I., dei Gruppi, degli Organi Sociali, ovvero ledano i diritti di un Socio allo svolgimento delle attività sociali, il Socio potrà informare con lettera scritta la Segreteria Generale. Entro 30 giorni dal ricevimento il Segretario Nazionale dovrà convocare le parti per un chiarimento dei fatti e delle rispettive ragioni cercando di ricomporre il contrasto e relazionando il C.D.N. circa l’esito dell’incontro.

Art. 38 - Se sorge un contrasto tra un Socio ed un Consigliere Nazionale, la questione sarà esposta al Presidente Nazionale il quale provvederà a convocare le parti per la composizione del contrasto, relazionando il C.D.N. dell’esito dell’incontro.

PRESIDENTE

Art. 39 - Il Presidente ha la rappresentanza legale sia nei rapporti interni al B.C.I. che in quelli esterni.

Art. 40 - Il socio che riporti un provvedimento di squalifica definitiva, comminato dal Collegio dei Probiviri del B.C.I. o dalle Commissioni di Disciplina dell’E.N.C.I., sarà da considerarsi decaduto con effetto immediato da qualsiasi carica o incarico istituzionale egli ricoprisse, a far data dalla comunicazione del provvedimento disciplinare. Il socio stesso sarà sostituito in seno ai rispettivi organismi collegiali con le procedure previste dallo Statuto o dai Regolamenti. Il socio stesso avrà facoltà di presentarsi come candidato alla prima assemblea elettiva successiva alla scadenza della squalifica o, nel caso non sia prevista una procedura elettiva per l’incarico ricoperto, potrà essere di nuovo nominato, sempre dalla data della scadenza della squalifica.

Art. 41 - In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 42 - Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito dai tre membri eletti a detta carica dall’Assemblea dei Soci. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica tre anni solari e, ove vengano a mancare per dimissioni od altra causa, possono essere sostituiti con le modalità del precedente art. 21.

Art. 43 - I membri del Collegio dei Revisori dei Conti nomineranno tra loro un Presidente alla prima riunione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha la responsabilità della revisione contabile del Gruppo e del controllo della gestione economica del Gruppo.

PATRIMONIO DEL GRUPPO

Art. 44 - Il patrimonio del Gruppo è costituito:

  1. da beni immobili e mobili;

  2. dalle somme accantonate;

  3. da qualsiasi altro bene pervenutogli a titolo legittimo.

Le entrate del Gruppo sono costituite:

  1. da una percentuale sulle quote associative inviate al B.C.I., il cui importo é stabilito con delibera del C.D.N.;

  2. dagli eventuali contributi concessi dal B.C.I. o da altri Enti, Associazioni o persone;

  3. dalle attività di gestione;

  4. da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo, purché legittimo.

Art. 45 - E' fatto divieto di distribuire in modo anche indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 46 - In caso di scioglimento del Gruppo, per qualunque causa, il patrimonio dovrà essere devoluto al Boxer Club d’Italia, sentito l'organo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge n. 662 del 23/12/1996, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 47 - L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 48 - In caso di mancata approvazione del Rendiconto finanziario da parte dell’Assemblea, il Rendiconto respinto dovrà essere presentato al C.D.N. entro quindici giorni dalla data di svolgimento dell’Assemblea.

RICONOSCIMENTO - SCIOGLIMENTO

Art. 49 - Il riconoscimento è disposto dal C.D.N. come previsto dell’art. 6 del presente Regolamento.

Il riconoscimento può essere revocato quando il Gruppo venga a perdere i requisiti di cui all’art. 6, oppure nel caso in cui il Gruppo svolga un’attività non conforme a quanto previsto dagli artt. 4 e 29 del presente Regolamento o per altri gravi motivi riscontrati dal C.D.N.

L’eventuale revoca del riconoscimento viene deliberata dal C.D.N. dopo aver provveduto, se opportuno, al passaggio alla gestione commissariale.

Il Gruppo costituito e riconosciuto non potrà avere comunque una consistenza numerica inferiore a 30 (trenta) Soci, in regola con il pagamento della quota sociale, entro il 31 marzo ed a 50 (cinquanta) Soci, in regola con il pagamento della quota sociale, entro il 31 ottobre di ogni anno, pena la perdita del riconoscimento.

Il Gruppo costituito e riconosciuto con una consistenza di 40 (quaranta) Soci non potrà avere comunque una consistenza numerica inferiore a 20 (venti) Soci, in regola con il pagamento della quota sociale, entro il 31 marzo ed a 40 (quaranta) Soci, in regola con il pagamento della quota sociale, entro il 31 ottobre di ogni anno, pena la perdita del riconoscimento.

Art. 50 - In caso di mancato svolgimento delle attività sociali, di gravi inosservanze della disciplina sociale o di mal funzionamento degli organi sociali dei Gruppi, ovvero per gravi contrasti tra i Soci all’interno dei Gruppi, il C.D.N. può disporre lo scioglimento degli organi sociali e la nomina di un Commissario straordinario che ne assuma le funzioni per un periodo di sei mesi.

Art. 51 - Decorso il termine di Commissariamento, il C.D.N. può prolungare di tre mesi la gestione commissariale. Il Commissario Straordinario deve convocare l’Assemblea dei Soci prima del termine del suo mandato.

Qualora la situazione del Gruppo non si sia sanata, o non sia sanabile, il C.D.N. revocherà il riconoscimento.

Art. 52 - Lo scioglimento del Gruppo avviene per delibera della Assemblea dei Soci del Gruppo. I Soci di un Gruppo disciolto possono aderire ad altro Gruppo o alla Sede Centrale. Il patrimonio dovrà essere devoluto al Boxer Club d’Italia, sentito l'organo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge n. 662 del 23/12/1996, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

 

VARIE

Art. 53 - Ove i membri degli Organismi di Gruppo, durante il corso del mandato, riportino sanzioni disciplinari diverse e più gravi della Censura, comminate dai Probiviri della Società, decadranno immediatamente dalle cariche sociali ricoperte.

 

Art. 54 - Tutte le cariche sociali sono gratuite.

 

Art. 55 - Il presente Regolamento può essere modificato dal C.D.N. quando lo ritenga opportuno. Il C.D.N. si riserva di deliberare, di volta in volta, quanto non previsto dal presente Regolamento.

 

Art. 56 - I Gruppi riconosciuti all’entrata in vigore del presente Regolamento manterranno il loro status, pur avendo l’obbligo di adeguarsi alle normative previste.

 

Art. 57 - Il presente Regolamento, originariamente approvato dal C.D.N. nella seduta del 06 febbraio 2004, modificato dal C.D.N. nella seduta 21 marzo 2009, aggiornato dal C.D.N. nella seduta del 03 dicembre 2016, modificato dal C.D.N. nella seduta del 02 dicembre 2017, di nuovo modificato e integrato dal C.D.N. nella seduta del 29 luglio 2021, modificato dal C.D.N. nella seduta del 16 dicembre 2021, integrato nella seduta del 25 giugno 2022 ed infine modificato nella seduta del 26 ottobre 2023, entra in vigore il 1° gennaio 2024. Il C.D.N. potrà in qualsiasi momento apportare al presente Regolamento le modifiche suggerite da necessità o circostanze. Le eventuali modifiche saranno tempestivamente comunicate ai Soci ed ai Comitati organizzatori, anche mediante annunci sul sito web del B.C.I.

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