Riproduzione Selezionata

NORME TECNICHE LIBRO GENEALOGICO DEL CANE DI RAZZA (ESTRATTO)

Omissis ……

REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA RIPRODUZIONE
Art. 9
1. Tutti i genitori delle cucciolate iscritte sono registrati quali riproduttori ordinari o selezionati.
2. Riproduttore selezionato
2.1. E’ il soggetto iscritto al ROI che in manifestazioni ufficiali ENCI, valutato da un esperto giudice
specialista di razza, presenti i seguenti requisiti:
a) giudizio morfologico e comportamentale di idoneità, con sintetica descrizione analitica;
b) per le razze sottoposte a prova di lavoro, certificato di superamento della prova per adire alla
classe lavoro in esposizione prevista per la singola razza, cosi come determinato dall’ENCI su proposta
dell’associazione specializzata interessata;
2.2 .Il riproduttore selezionato deve essere controllato per le patologie ereditarie più significative per
ciascuna razza, secondo quanto proposto dalle rispettive associazioni specializzate di razza ed approvato
dalla CTC. Nel caso di mancanza di proposte da parte dell’associazione specializzata di razza, o nel caso
di razze per le quali non sia stata riconosciuta una associazione specializzata, è la CTC a stabilire le
patologie ereditarie da controllare.
3. Le associazioni specializzate di razza propongono alla approvazione della CTC obiettivi e criteri di
selezione nonché i requisiti per l’ammissione alla riproduzione naturale o alla inseminazione artificiale.
4. Il libro genealogico rileva le caratteristiche morfo-funzionali, genetiche e genealogiche dei cani
iscritti.
5. Il registro genealogico dei riproduttori selezionati riporta, oltre ai dati anagrafici e genealogici, le
caratteristiche morfo-funzionali, attitudinali e di lavoro, e relative qualifiche acquisite.
Art. 10
1. La richiesta di iscrizione di un soggetto nel registro dei riproduttori selezionati è inoltrata all’UC
compilando apposito modulo.
2. Ai fini dell’ammissione alla riproduzione selezionata dei soggetti importati ed iscritti al registro del
libro genealogico sono richiesti gli stessi requisiti di cui all’art. 9.
3. In caso di monta o fecondazione artificiale di stallone estero, i figli potranno essere iscritti come
“nati da genitori selezionati” soltanto se anche per tali stalloni è dimostrato il possesso di analoghi
requisiti di cui all’art. 9.
4. I figli di riproduttori selezionati avranno un certificato genealogico differenziato, con la scritta:
“nato da genitori selezionati”

Omissis …..

By |2018-05-04T17:29:11+02:00Maggio 4th, 2018|ENCI, Regolamenti|0 Comments