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Statuto Sociale

          

(Ultima modifica approvata nell’Assemblea di Bologna, 13/02/2005)

 

COSTITUZIONE E SCOPI

 

Art. 1 - E' costituita, una Associazione non commerciale senza fini di lucro denominata "Boxer Club d'Italia" (B.C.I.). In caso di riconoscimento quale ONLUS ex D. Lgs.04/12/1997 n.460, alla denominazione come sopra indicata sarà aggiunto l'acronimo "ONLUS".

L'Associazione potrà usare la denominazione abbreviata "B.C.I." e distinguersi con un proprio marchio.

L'Associazione ha sede in Milano, presso l'E.N.C.I. (Ente Nazionale Cinofilia Italiana)

Essa mira a svolgere ogni più efficiente azione per migliorare, incrementare e valorizzare la razza BOXER, per potenziarne la selezione e l'allevamento, per valorizzarne e potenziarne l'utilizzazione sia a fini di utilità sociale che a fini sportivi.

Art. 2 - Per il conseguimento dei fini di cui sopra la Società:

a) propaganda la divulgazione ed il miglioramento della razza Boxer ed assiste, nei limiti delle proprie possibilità, i suoi associati in tutte le iniziative che abbiano un interesse generale rivolto al raggiungimento degli scopi anzidetti;

b) è associata all'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (E.N.C.I.) del quale osserva lo Statuto, i regolamenti, le delibere e le determine, assolvendo scrupolosamente gli incarichi che le saranno da esso delegati, sotto l'indirizzo, vigilanza, controllo e potere di sanzione e di sostituzione dell'ENCI. Può associarsi ad ogni altro Ente o Associazione estero o internazionale avente scopi sociali analoghi a quelli del B.C.I., purché compatibili con la partecipazione all'ENCI.

c) organizza manifestazioni, direttamente o in collaborazione con l'E.N.C.I., con le Società Cinofile da questo riconosciute, oppure con altri Enti o Società Specializzate, anch'essi interessati a tali iniziative, notificandole all'E.N.C.I. ai fini dell'approvazione e del riconoscimento nel quadro e con la disciplina da questi stabilite.

d) cura, promuove ed organizza prove volte alla verifica dei requisiti caratteriali tipici della razza Boxer in relazione ai quali tale razza risulta particolarmente idonea a svolgere compiti di utilità sociale. Il tutto ai fini dell'adeguata selezione dei soggetti.

e) ha come scopo il miglioramento genetico della popolazione, lo studio, la valorizzazione, l'incremento e l'utilizzo della razza Boxer, svolgendo anche gli incarichi di ricerca e verifica affidatigli dall'ENCI, e fornendo i necessari supporti tecnici alla Commissione Tecnica Centrale prevista nel disciplinare del Libro Genealogico, come previsto attualmente nell'art. 21 dello Statuto Sociale ENCI. A tal fine fornisce periodicamente all'ENCI una relazione sulla situazione della razza unitamente agli obiettivi di selezione che intende perseguire ed ai risultati ottenuti.

SOCI

Art. 3 - Possono essere soci del B.C.I. tutti i cittadini italiani e stranieri di accertata moralità che abbiano interesse e simpatia per il miglioramento della razza Boxer e la cui domanda di associazione, presentata nei modi previsti dal presente Statuto, sia stata accettata dal Consiglio Direttivo Nazionale (CDN).

Art. 4 - I soci della Società si distinguono in:

a) Ordinari

b) Sostenitori

c) Onorari

I diritti e doveri dei Soci Sostenitori e dei Soci Ordinari nei confronti della Società o in conseguenza della loro appartenenza a quest'ultima sono uguali: è diversa solo la misura della quota associativa annuale in quanto i Soci sostenitori ne verseranno una maggiore in segno di tangibile appoggio alle iniziative e all'attività del sodalizio. Il CDN può nominare Soci onorari persone che abbiano acquisito particolari benemerenze; questi non sono tenuti al pagamento della quota sociale.

Art. 5 - Per far parte in qualità di socio della Società occorre presentare domanda scritta e firmata, convalidata dalla firma di due soci presentatori ed indirizzata al Presidente. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme della Statuto Sociale e la disciplina relativa, nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo Nazionale e dall'Assemblea. Su ciascuna domanda decide il Consiglio Direttivo Nazionale il quale, in caso di mancata accettazione della stessa, non è tenuto ad indicare i motivi della propria decisione. Avverso il diniego di adesione è ammesso reclamo entro trenta giorni dalla sua comunicazione, tramite istanza presentata al Presidente dell'associazione, che ha cura di portare la questione all'attenzione della prima Assemblea utile. Le domande di ammissione a socio, presentate per l'anno nel corso del quale si svolge l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, possono essere istruite e valutate solamente dal Consiglio Direttivo neoeletto.

L'adesione al B.C.I. non può essere assoggettata ai limiti temporali

Art. 6 - Il Socio è tenuto annualmente al pagamento di una quota sociale, entro il primo marzo di ogni anno, determinata nel suo importo dall'Assemblea. La quota sociale non è rivalutabile. La prima quota sociale versata al momento della richiesta di associazione vale per l'anno in corso. Il Socio potrà presentare un formale atto di dimissioni al B.C.I. a mezzo lettera raccomandata A.R. entro il 31 ottobre di ciascun anno. Le dimissioni avranno decorrenza a far data dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 7 - La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni presentate nei modi previsti dall'Art. 6;

b) per morosità, che potrà essere dichiarata dal Consiglio Direttivo successivamente al 1 marzo di ogni anno;

c) per espulsione, deliberata dall'Assemblea Generale dei Soci su proposta del Collegio dei Probiviri a seguito di provvedimento disciplinare ai sensi dell'art.25.

Chi per qualsiasi ragione cessa dalla qualità di Socio, perde ogni diritto relativo ma non è esonerato dagli impegni assunti.

Art. 8 - L'esercizio dei diritti sociali spetta ai Soci Ordinari ed ai Soci Sostenitori regolarmente iscritti ed in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso. L'esercizio del diritto di voto è riservato ai Soci maggiorenni.

 

ORGANISMI PERIFERICI

Art.9 - Il Consiglio può riconoscere Organismi Periferici allorquando ritenga che ciò sia utile alla realizzazione degli scopi sociali. Le norme, le funzioni e i limiti di ciascun Organismo sono precisati nei relativi regolamenti emanati dal C.D.N.

GLI ORGANISMI SOCIALI

 Art. 10 - Sono organi della Società:

a) L'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Presidente del Collegio dei Probiviri;

e) il Collegio dei Revisori dei Conti;

f) il Comitato Esecutivo;

g) il Giudice Istruttore

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Art. 11 - L'Assemblea Generale è composta dai soci in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso.  L'assemblea Generale dei Soci stabilisce, con propria deliberazione che sarà valida sino a quando non verrà sostituita da altra deliberazione successiva, la misura delle quote annuali dovute alla Società dai Soci. I soci Onorari non sono tenuti al versamento di alcuna quota associativa.

Ogni Socio, con diritto al voto può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio, con diritto di voto, mediante delega scritta e firmata; non sono ammesse più di due deleghe per persona. Non è ammesso il voto per posta.

Le deleghe devono essere depositate presso la Segreteria, entro il termine indicato nell'avviso di convocazione. La Segreteria ritirerà le deleghe e consegnerà per ciascun delegato una ricevuta con l'indicazione del nome del socio delegato ed il numero di voti dei quali è portatore. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe né è consentito che un Socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro

Il giorno dell'Assemblea ciascun Socio potrà esercitare il diritto di voto, per sè e per altri, eventuali delegati, dopo essere stato identificato da parte della "SEGRETERIA" alla quale consegnerà l'eventuale ricevuta relative alle deleghe depositate a suo nome, ricevendo il contrassegno da consegnare in cambio della scheda.

Art. 12 - L'assemblea Generale dei soci è presieduta dal Presidente, oppure, qualora questi lo richieda, da un socio chiamato dai presenti a presiederla. Essa dovrà, prima che abbia inizio la discussione dell'Ordine del Giorno, eleggere fra i presenti tre Scrutatori, cui spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai Soci ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, il conto dei risultati.

L'Assemblea Generale dei Soci si pronuncia a maggioranza di voti; in caso di parità la decisione è nulla per cui si procederà ad altra immediata votazione, la quale potrà essere anche ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.

Art. 13 - L'Assemblea, convocata dal C.D.N., si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno entro la fine del mese di giugno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente.

In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data, allorché lo ritenga necessario il Consiglio oppure quando ne sia fatta domanda scritta al Presidente da parte del Collegio dei Revisori dei Conti o da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto.

La convocazione è annunciata dal Presidente con l'invio per posta ai Soci degli inviti a parteciparvi, i quali dovranno essere spediti almeno 15 giorni prima di quello fissato per la convocazione, oppure dovrà essere pubblicata almeno 45 gg. prima della data dell’Assemblea sull'Organo ufficiale del BCI. Negli inviti debbono essere indicati la data, la località e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno da trattare.

L'Assemblea è valida in prima convocazione allorché risulta presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei Soci. Trascorsa un'ora da quella indicata nell'invito l'Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.

I Soci Onorari possono partecipare all'Assemblea e prendere la parola, senza però diritto al voto.

Art. 14 - L'Assemblea ha il compito di deliberare:

a) sul programma generale della Società;

b) sulla elezione delle cariche sociali;

c) sui rendiconti finanziari;

d) sulle modifiche dello Statuto;

e) sulla misura della quota associativa per ciascuna delle categorie dei Soci previsti dall'Art. 4; 

f) su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno.

Spetta inoltre all'Assemblea eleggere i Consiglieri, il Presidente dei Probiviri e due supplenti, i Revisori dei Conti effettivi e supplenti, il Giudice Istruttore e due supplenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15 - Il Consiglio Direttivo è composto da 11 consiglieri, di cui 10 eletti dall'Assemblea Generale fra i Soci ed uno nominato dall'E.N.C.I. Quest'ultimo rimane in carica, indipendentemente dalla durata del Consiglio Direttivo, fino a successiva sostituzione da parte dell' Enci. Il Consigliere così nominato deve annualmente relazionare all'Enci circa l'andamento dell'Associazione nonché fornire tutte le informazioni che gli vengono richieste ai sensi del regolamento di attuazione dello Statuto Sociale Enci.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti; qualora durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più Consiglieri questi verranno sostituiti dall'Assemblea nella sua prima riunione. I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito. Se venisse a mancare, invece, più della metà dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto e i membri rimasti in carica procederanno entro tre mesi da tale stato di fatto alla convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci per le nuove elezioni del Consiglio.

Art. 16 - Il Consiglio Direttivo Nazionale ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Soci; fra l'altro è responsabile dell'amministrazione sociale, approva e sottopone all'Assemblea i rendiconti operativi, economici e finanziari, predispone entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio preventivo per l'annata successiva; decide sulle domande di ammissione di nuovi Soci, indice e patrocina manifestazioni, sovrintende al lavoro degli uffici qualora questi siano stati costituiti. Assume, nomina e licenzia il personale, stabilendo le mansioni e la remunerazione, ecc.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo Nazionale provvede altresì alla nomina del Presidente e di 2 (due) Vice Presidenti della Società, di un Segretario e di un Direttore del periodico Boxer, ed eventualmente di un Tesoriere.

Il Presidente ed i Vice Presidenti devono essere eletti fra i Consiglieri, Direttore del periodico, Tesoriere e Segretario possono anche non essere membri del Consiglio; non lo saranno mai allorché riceveranno una retribuzione per il loro lavoro.

Art. 18 - Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri oppure il Collegio dei Revisori dei Conti.

Gli avvisi di convocazione, verranno diramati dal Presidente almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, oppure, in sua assenza, da uno dei due Vice Presidenti o, qualora anche questi mancassero, dal Consigliere più anziano d'età. Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei Consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I componenti del Consiglio che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.

I COMITATI

Art. 19 - Il comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dai 2 Vice Presidenti e da 2 membri del Consiglio da questo designati.

Esso ha il compito di deliberare in materia di ordinaria amministrazione o in casi di particolare urgenza, con l'obbligo di sottoporre i propri provvedimenti al Consiglio Direttivo Nazionale alla prima riunione ove dovranno essere sottoposti alla ratifica di quest'ultimo. La convocazione del Comitato è stabilita dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno. 

Per il suo funzionamento valgono le norme già indicate per il Consiglio (art. 18).

PRESIDENTE

Art. 20 - Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società sia nei rapporti interni che esterni; vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; provvede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina sociale.

In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione e ratifica di quest'ultimo nella sua prima riunione. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito da uno dei Vice Presidenti. In caso di dimissioni spetta al Consiglio di disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione.

Può essere nominato dal Consiglio un Presidente Onorario anche non Consigliere purché Socio. Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio, ma senza diritto al voto.

Ha l'onere: di dare riscontro, di norma entro 15gg, alle richieste di informazioni e chiarimenti avanzati dall'ENCI; di comunicare all'ENCI le variazioni all'elenco dei Soci, le variazioni delle cariche sociali, nonché ogni altra informazione di rilievo circa l'attività associativa, trasmettendo altresì gli atti adottati dall'Associazione in merito alla disciplina e organizzazione delle attività zootecniche al fine di ottenerne la ratifica dell'ENCI.

 

COLLEGIO dei REVISORI DEI CONTI

Art. 21 - Il patrimonio della Società è costituito:

a) dai beni mobili e immobili;

b) dalle somme accantonate;

c) da qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo legittimo

Le entrate della Società sono costituite:

a) dalle quote annuali versate dai Soci;

b) dagli eventuali contributi concessile dall'E.N.C.I. o da altri Enti o persone;

c) dalle attività di gestione;

d) da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo.

Art. 21bis - E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impegnati per la realizzazione delle attività istituzionali del B.C.I. e di quelle ad essa direttamente connesse.

Art. 21ter - In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio dovrà essere devoluto ad un'altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art.3, c.190 L.23/12/96 n .662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 22 - L'esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre; delle sue risultanze finanziarie sono responsabili personalmente i Consiglieri in carica sino a quando l'assemblea Generale dei Soci con l'approvazione del Bilancio non si sia assunta direttamente gli impegni relativi. Entro il trentesimo giorno antecedente a quello fissato per l'Assemblea Ordinaria che lo deve discutere, il rendiconto economico finanziario redatto dal Consiglio Direttivo Nazionale deve essere comunicato al Collegio dei Revisori dei Conti per gli adempimenti di competenza. Il Rendiconto deve restare depositato in copia nella sede dell'Associazione, con la relazione del Consiglio Direttivo Nazionale e quella dei Revisori durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e finché non sia approvato, affinché i Soci possano prenderne visione.

Art. 23 - La revisione contabile è affidata ad un Collegio di Revisori dei Conti composto da tre Revisori, eletti dall'Assemblea Generale dei Soci, i quali durano in carica tre anni e possono essere rieletti. L' Assemblea Generale dei Soci procederà anche alla nomina di un Revisore Supplente, il quale subentrerà automaticamente in caso di dimissioni di uno dei Revisori. Alla prima assemblea utile si provvederà alla elezione di un Revisore supplente.

 

ORGANO UFFICIALE

ART. 24 - L'Organo ufficiale dell'ENCI è organo ufficiale della Società. Il CDN può tuttavia deliberare la pubblicazione di un proprio periodico, affidandone eventualmente la realizzazione.

Il Direttore può essere chiamato alle riunioni del CDN ove non ne faccia parte.

 

NORME DISCIPLINARI

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI ED IL GIUDICE ISTRUTTORE

ART. 25 - I soci sono tenuti ad osservare le norme del presente Statuto, le disposizioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, dello Statuto e del regolamento di attuazione dell'ENCI, dei regolamenti sociali ed ENCI, nonché attenersi alle decisioni della Commissione di Disciplina dell'ENCI ed alle regole della correttezza e dell’onore sportivo.

Il Socio che trasgredisca a tali obblighi o comunque con il suo comportamento venga ad arrecare danno morale e/o materiale al B.C.I. è passibile di sanzioni disciplinari che sono deliberate dal Collegio dei Probiviri. Ogni socio è soggetto altresì alle decisioni delle Commissioni di disciplina dell'ENCI. Ove il soggetto responsabile delle violazioni di cui sopra, non risulti essere socio B.C.I. al momento del fatto contestato, il Consiglio Direttivo provvederà a far propria la denuncia trasmettendola alla Commissione di Disciplina ENCI, per quanto di eventuale competenza. Allo stesso modo si procederà ove l'incolpato, per qualsiasi ragione, perda la qualità di socio BCI successivamente al fatto contestato. In questo caso alla denuncia saranno allegati tutti gli atti eventualmente già compiuti inerenti al procedimento.

Art. 25/bis - Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri:

- uno eletto dall'Assemblea dei soci,

- uno nominato dal Consiglio Direttivo,

- il terzo nominato dall'incolpato.

Non potrà essere eletto o nominato nel collegio chi riveste incarichi negli organi sociali.

Tutti i membri del collegio dovranno essere soci BCI ed essere scelti di preferenza tra avvocati o magistrati e, in ogni caso, tra persone dotate di competenza ed esperienza in campo giuridico.

Il membro eletto dall'Assemblea dei Soci assumerà le funzioni di Presidente in seno al Collegio dei probiviri. Il Giudice istruttore è eletto dall'Assemblea dei Soci. Spetta all'Assemblea dei Soci eleggere anche due supplenti del giudice istruttore e due supplenti del Presidente del Collegio dei Probiviri. In caso di dimissioni, di impedimento, di astensione o di ricusazione dell'effettivo, il Consiglio Direttivo indicherà tra i supplenti quello incaricato di assumere le funzioni di effettivo per ogni singolo procedimento. Qualora per qualsiasi motivo venissero a mancare i membri effettivi o i supplenti, questi dovranno essere sostituiti dall'Assemblea nella sua prima riunione e vi rimarranno in carica fino a quando sarebbero rimasti i membri che sono venuti a mancare. Il Giudice Istruttore ed il Presidente del Collegio dei Probiviri restano in carica tre anni solari.

Art. 25/ter - Le cause di astensione o di ricusazione del Giudice Istruttore e del Presidente del Collegio dei Probiviri sono quelle indicate nei rispettivi articoli del Codice di Procedura Civile, ove applicabili.

Gli altri membri del Collegio dei Probiviri non possono essere ricusati.

Le istanze di astensione e ricusazione dovranno essere illustrate e documentate a pena di inammissibilità a mezzo lettera raccomandata da inviarsi al Consiglio Direttivo Nazionale entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della prima comunicazione relativa al procedimento disciplinare avviato. Il Consiglio Direttivo Nazionale deciderà, con propria motivata ed insindacabile delibera, nella riunione immediatamente successiva al ricevimento dell'istanza. I termini temporali previsti per il procedimento disciplinare rimangono sospesi dalla ricezione dell'istanza di ricusazione fino alla comunicazione all'incolpato della relativa delibera assunta dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 25/quater - Le denuncie a carico di un socio dovranno essere avanzate per iscritto al Consiglio Direttivo Nazionale entro tre mesi dal fatto o da quando il denunciante ne è venuto a conoscenza. A pena di inammissibilità le denuncie dovranno essere debitamente sottoscritte e dovranno contenere nome, cognome e domicilio dell'esponente, le circostanze ed il momento nei quali il denunciante è venuto a conoscenza dei fatti esposti, una chiara esposizione dei fatti ed i relativi elementi di prova.  Il Consiglio Direttivo Nazionale, nella prima riunione successiva al ricevimento, prenderà visione della denuncia e la inoltrerà entro trenta giorni al giudice istruttore.

Il Consiglio Direttivo Nazionale con propria delibera potrà direttamente promuovere il procedimento disciplinare nei confronti di un socio. La denuncia inoltrata dal CDN dovrà possedere i requisiti previsti dal presente articolo, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del BCI e dovrà essere inviata al Giudice Istruttore entro trenta giorni dalla delibera assunta dal CDN. Nella stessa riunione in cui il CDN prenderà visione della denuncia, ovvero delibererà di inoltrare denuncia a carico di un socio, il CDN provvederà a nominare il componente del Collegio dei Probiviri, dandone comunicazione al Presidente del Collegio. Per ogni procedimento sarà assegnato un numero progressivo al ricevimento della denuncia.

A cura degli uffici BCI sarà istituito un registro dal quale risulteranno in ordine cronologico le denuncie ricevute, la composizione del collegio e l'esito del procedimento.

Art. 25/quinques - Entro trenta giorni dal ricevimento degli atti il Giudice Istruttore provvederà a contestare all'incolpato gli addebiti a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, concedendogli il termine di trenta giorni dal ricevimento per presentare difese scritte, addurre le prove o gli elementi di prova a sua discolpa ed indicare la persona da lui scelta per fare parte del Collegio dei Probiviri. La contestazione dovrà contenere l'indicazione dei fatti addebitati e delle norme che si assumono violate. La contestazione sarà inviata al domicilio del socio risultante presso la sede sociale.  Ove, per qualsiasi causa, la raccomandata contenente la contestazione fosse restituita al mittente, il testo integrale della contestazione sarà pubblicato nella rivista sociale ed i trenta giorni decorreranno dall'invio della rivista ai soci. Allo scadere dei trenta giorni, ove il socio incolpato non abbia provveduto a nominare un membro per comporre il collegio dei Probiviri, quest'ultimo sarà composto dal membro eletto dall'Assemblea, da quello eletto dal CDN e alternativamente da uno dei Soci eletti dall'Assemblea quali supplenti del Collegio dei Probiviri a partire dal più anziano di età. Nell'impossibilità di incaricare uno dei Presidenti supplenti sarà incaricato con lo stesso procedimento uno dei Giudici Istruttori supplenti.

Il Giudice Istruttore avrà quattro mesi dal ricevimento degli atti per provvedere a compiere gli atti istruttori ritenuti necessari ed eventualmente richiesti dall'incolpato, ivi compresa l'audizione del medesimo. Completata l'istruttoria il Giudice Istruttore provvederà a trasmettere al Presidente del Collegio dei Probiviri copia del fascicolo contenente le conclusioni e contestualmente ne darà avviso all'incolpato il quale potrà, a proprie spese ottenere copia degli atti e dei documenti acquisiti i cui originali rimarranno depositati presso la sede sociale. IL Presidente dei Probiviri provvederà a convocare il Collegio entro trenta giorni dal ricevimento degli atti. Della riunione sarà dato avviso all'incolpato il quale potrà essere presente per essere sentito dal Collegio e potrà presentare ulteriori memorie difensive. Ove il Collegio ritenesse necessario ai fini del decidere compiere atti istruttori ingiustificatamente trascurati dal Giudice Istruttore provvederà ad assumerli, fissando all'uopo una nuova riunione, diversamente sentito il Presidente del BCI, si riunirà per deliberare. Salvo casi eccezionali le riunioni e le audizioni relative al procedimento disciplinare dovranno svolgersi presso la sede sociale.

La decisione sarà presa a maggioranza. La decisione assunta dal Collegio dei Probiviri dovrà essere scritta, motivata e sottoscritta da almeno due dei suoi membri ed essere depositata presso la sede centrale del BCI entro trenta giorni dal momento il cui il Collegio si è riunito per deliberare. Il Consiglio procederà nella sua prima riunione, con propria delibera, all'attuazione del provvedimento disciplinare emesso dai Probiviri che è inappellabile di fronte ad altri organi dell'associazione, ferma restando la sua natura di atto endoassociativo e, conseguentemente la sua impugnabilità in sede giurisdizionale nei modi e nelle forme previste dalla legge. La relativa facoltà di impugnazione dovrà essere esercitata dall'interessato, a pena di decadenza, entro tre mesi dal ricevimento della delibera del CDN e del provvedimento dei Probiviri che con essa si pone in attuazione. Le decisioni dei probiviri dell'Associazione sono appellabili dai soci avanti la Commissione di Disciplina di seconda istanza dell'ENCI mediante ricorso scritto, sottoscritto personalmente dall'appellante o dal suo procuratore, da inviarsi a mezzo raccomandata AR nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione, ai sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto sociale dell'ENCI.

Sia il Giudice istruttore, sia il Collegio dei Probiviri sentiranno se richiesti anche il denunciante. Di tutti gli atti del procedimento disciplinare sarà redatto e sottoscritto verbale.

Art. 25/sexies - In caso di mancanze gravi il Consiglio Direttivo potrà sospendere, inaudita altera parte, in via provvisoria, il socio dall’esercizio dei diritti sociali in attesa che il Giudice Istruttore si pronunci sulla sospensione, con facoltà per il Giudice di revocarla o di sospenderla sino all'esito dell’istruttoria. In caso di sospensione provvisoria tutti gli atti dovranno essere inviati al Giudice Istruttore entro cinque giorni dall'assunzione della delibera di sospensione e, entro lo stesso termine, dovranno essere inviati per conoscenza all'incolpato il quale avrà facoltà di far pervenire memorie difensive al Giudice istruttore. Il Giudice Istruttore dovrà, comunque, provvedere a confermare, sospendere o revocare la sospensione entro i trenta giorni dal ricevimento degli atti. I termini di cui sopra sono da intendersi come perentori e la loro mancata osservanza comporterà la cessazione degli effetti della delibera di sospensione fino alla pronuncia del Giudice Istruttore in ordine alla sospensione stessa.

Art. 26 - I provvedimenti disciplinari che il Collegio dei Probiviri può adottare a carico di un Socio della Società cono i seguenti:censura, sospensione fino ad un massimo di tre anni.  In caso di particolari gravità che comportino l'espulsione del socio, il Collegio dei Probiviri, nell'adottare la sospensione nella misura massima prevista, avanzerà al Consiglio Direttivo Nazionale anche la proposta motivata del provvedimento di espulsione, che dovrà essere sottoposta dal CDN all'Assemblea Generale dei Soci la quale si pronuncerà nella prima Assemblea utile in merito all'espulsione del Socio.
L'Associazione ottempera e dà esecuzione alle decisioni assunte nei confronti dei Soci da parte delle Commissioni di Disciplina di 1° e 2° Istanza dell'Enci

VARIE
Art. 27 - Tutte le cariche in seno alla società sono gratuite.

Art. 28 - Il presente Statuto, dopo l'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci, entra in vigore con effetto immediato.
Qualsiasi successiva modifica non potrà essere proposta all'Assemblea Generale se non dal Consiglio della Società, oppure da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto in assemblea.
In quest'ultimo caso la richiesta deve essere formulata per iscritto al Presidente e firmata dai proponenti.
Le deliberazioni relative a modifiche statutarie dovranno essere adottate per votazione da una Assemblea Generale in cui siano presenti o rappresentati con delega almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. Le modifiche allo Statuto dell'Associazione, prima di essere presentate all'Assemblea, devono essere comunicate all'Enci, per ottenere la necessaria preventiva approvazione ai sensi del regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale dell’Ente stesso.

Art. 29 - Nella sua qualità di Socio collettivo dell'E.N.C.I. il BCI gli riconosce il potere di indirizzo, vigilanza, controllo e sanzione in capo all' ENCI, ed in particolare il potere dell' ENCI, in caso di documentato irregolare funzionamento, di nominare un Commissario Straordinario o "ad acta" , nonché di adottare ogni altro provvedimento necessario in ambito associativo, secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale dell'ENCI nonché nel regolamento di attuazione del medesimo.

Le norme relative ai rapporti tra BCI ed ENCI saranno, comunque, disciplinate ai sensi dellart. 21 dellattuale Statuto Sociale ENCI.

Art. 30 - Il Boxer Club d'Italia, al fine del raggiungimento dello scopo statutario previsto dall'art.1, si riserva la facoltà di divulgare mediante la pubblicazione sugli organi di informazione societari (rivista E.N.C.I., rivista B.C.I., sito Internet) o mediante la pubblicazione di opere di raccolta dati, tutti gli elementi inerenti la razza Boxer ed utili per la selezione morfologica e caratteriale.

In particolare il B.C.I. ha facoltà di trattare i dati tecnico-scientifici relativi ai risultati degli esami radiografici della displasia dell'anca e della spondilo-artrosi; i risultati degli esami cardiologici; i dati relativi alle prove di selezione.

L'elencazione non deve ritenersi esaustiva, ma potrà comprendere quant'altro fosse necessario per il perseguimento degli scopi statutari.

L'accettazione della qualifica di socio del B.C.I. implica automaticamente il consenso di quest'ultimo al trattamento dei dati relativi ai cani di razza Boxer di sua proprietà.

Art. 31 - Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme vigenti di legge ed ai principi generali del diritto.

 

 

 

 

         

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